I ricercatori precari dell’Università e degli Enti di Ricerca sono come gli altri lavoratori

Sono oltre 10 anni che si è creato precariato di altissimo livello nella ricerca universitaria e negli enti di ricerca con contratti di lavoro flessibile: Assegni di ricerca, Cococo, Cocopro, Ritenute d’acconto, Contratti di diritto privato, Partite IVA.

Persone che hanno pubblicato lavori di livello internazionale, salvato vite umane, svolto lezioni ed esaminato decine di migliaia di studenti universitari mossi soprattutto dalla passione e dalla convinzione che la scienza e la cultura è l’unico modo per favorire lo sviluppo sociale ed economico del nostro paese.

Il Tam Tam delle ultime ore sull’emendamento 92.10 ha illuso migliaia di queste persone (Il blog è visionato ormai da più di mille persone al giorno).

Ma ancora non c’è certezza sulle decisioni del governo. Sono riuniti per trovare un accordo di maggioranza che soddisfi sinistra e centristi.

L’accordo al senato pare basarsi sui punteggi ai concorsi. Questo taglierebbe fuori proprio i precari universitari che non hanno il sistema dei punteggi.

I concorsi universitari sono discutibili e condizionabili proprio perché si basano sul principio delle valutazioni “qualitative” senza graduatoria fatte in maniera autoreferenziale da commissioni locali e settoriali!

Ecco le ultime notizie sulle modifiche che stanno apportando all’emendamento sui precari (e nessuno parla dei ricercatori)…

Roma, 7 nov. (Apcom) – L’accordo finale, a quanto si apprende da fonti del centrosinistra ancora non c’è, ma fra i due poli della contesa, da un lato Lamberto Dini, dall’altro i partiti della sinistra dell’Unione, in particolare Prc e Pdci, si sarebbe vicini a concordare un testo comune che conferma la procedura selettiva per la stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni.

Secondo la formulazione alla quale si sta lavorando, sparisce il contestato riferimento alla percentuale di precari da stabilizzare (per la sinistra doveva essere il 35%, per i diniani non più del 10%): in premessa verrà precisato che in ogni caso l’assunzione nella pubblica amministrazione avviene “previa prova selettiva”. Una prova che i precari possono aver già sostenuto, per esempio se hanno vinto un concorso annuale, o potrebbe essere necessario superare ex post, in sede di stabilizzazione, soprattutto per le forme di precariato più acute, come i contratti a progetto o il lavoro interinale.

In questo caso, ai precari, nel corso di concorsi o prove selettive, verrebbe assegnato un punteggio preferenziale per chi ha già avuto un’esperienza. “Questo la legge lo prevede, l’esperienza fa curriculum – si fa notare in ambienti vicini alla sinistra dell’Unione – e costituirebbe il giusto riconoscimento della corsia preferenziale per i precari”.

A rendere più agevole l’accordo sarebbe però un altro comma che si lavora a scrivere: “E’ comunque vietata – recita la nuova stesura della norma – l’assunzione di tutte le figure di diretta collaborazione degli organi politici”. Niente assunzione pubblica, insomma, per addetti stampa e portaborse negli enti locali e nelle amministrazioni centrali.

11 Responses to I ricercatori precari dell’Università e degli Enti di Ricerca sono come gli altri lavoratori

  1. Galileo Galilei ha detto:

    Chiediamo chiarezza, vogliamo che anche i precari ricercatori della università e degli enti di ricerca siano esplicitamenti inseriti nella nuova formulazione dell’emendamento della Finanziaria fra le figure da stabilizzare. Stabilizzate i nostri curricula!!!
    I ricercatori precari sono sempre state esclusi, marginalizzati da ogni rappresentatività istituzionale e lasciati in pasto alle cosiddette valutazioni comparative (gli pseudoconcorsi universitari) fatti ad uso e consumo delle baronie accademiche locali. Negli ultimi 10 anni i concorsi sono stati un mezzo per fare passaggi di carriera e cooptare così gli individui.

    E’ ora di cambiare.

    Questa stabilizzazione e nuove modalità di reclutamento che valorizzino i dati oggettivi contenuti nei curricula sono l’unico modo per rendere più giusta e democratica la ricerca italiana.

    I ricercatori sono uomini e lavoratori come gli altri!

  2. Einstein ha detto:

    speriamo si metta fine al più presto a questa farsa della stabilizzazione per i ricercatori, che è solo un modo per deviare l’attenzione da una politica seria di reclutamento.

    era chiaro fin dal principio che quell’emendamento era un “bidone”, chi c’ha creduto – e c’ha martellato istericamente con continui aggiornamenti su questa vicenda ridicola – ha illuso se stessi e molti altre persone come lui.

  3. KaryMullis ha detto:

    Peccato che ad averci creduto sia stato anche il segretario nazionale della FLC/CGIL Enrico Panini

    Evidentemente non si tratta di bidone.

    La seria politica di reclutamento è bloccata ad opera dei seri reclutanti del CUN e della CRUI che affamerebbero pure loro madre pur di mantenere il potere.

    Caro Einstein se parli così o sei ricco di famiglia o sei in malafede.

  4. Il pensionato ha detto:

    La cosa è ancora più grave se si pensa che questa massa di gente non ha una copertura previdenziale degna di questo nome.

    Attualmente la pensione si calcola su circa il 6% dei contributi versati.

    Per avere 20000 euri all’anno di pensione occorre aver versato intorno ai 350000 euri!!!

    Coloro che sono stati precari per 10 anni con i cococo e vari altri contratti da parasubordinato hanno accantonato cifre irrisorie.

    Che pensione avranno se non li si stabilizza adesso?

    Cosa avranno per tutto il lavoro svolto in questi anni. Lo Stato italiano come li risarcirà?

  5. Einstein ha detto:

    Il segretario Panini di università notoriamente capisce poco (ha sempre lavorato sulla scuola) e di ricercatori precari, al di là dei proclami, non gliene importa granché. Difende – comprensibilmente nella sua ottica – gli interessi dei suoi iscritti, in grandissima maggioranza amministrativi e docenti-ricercatori strutturati.

  6. Il pensionato ha detto:

    OK allora li difendi tu i ricercatori precari!

  7. Einstein ha detto:

    no comment! o ci si insulta o si discute di politica, io preferisco parlare di politica..

  8. Lo stabilizzatore ha detto:

    93.802 (testo 2)
    D’AMICO
    All’articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:
    a) sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
    «5. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
    a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
    b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
    6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.»;
    b) al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
    c) al comma 18, sostituire le parole da: «un’ulteriore riserva» fino alla fine del comma con le seguenti: «il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data».
    Art. 93.
    Art. 93.
    (Assunzioni di personale)
    (Assunzioni di personale)
    1. Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.
    1. Identico.
    2. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
    2. Identico.
    «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

    3. All’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.
    3. Identico.
    4. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    4. Identico.

    5. All’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, dopo le parole: «in possesso dei requisiti di cui al comma 519» sono aggiunte le seguenti: «nonché del personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

    6. A decorrere dall’anno 2008 le procedure di stabilizzazione di cui al comma 558 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 si applicano anche al personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

    7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

    a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

    b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).

    9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

    10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.

    11. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.
    5. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
    12. Identico.
    6. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.
    13. Identico.
    7. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
    14 Identico.
    8. Le assunzioni di cui al comma 7 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    9. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 7 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    10. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2011».
    17. Identico.
    11. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
    18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché un’ulteriore riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso a favore del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione.
    12. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    19. Identico.
    13. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici e storico-artistici, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    14. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 12 e 13 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
    21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
    15. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 12 a 14, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
    22. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
    16. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all’esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l’ultimo periodo del comma 481 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    23. Identico.
    17. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
    24. Identico.
    18. All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    25. Identico.
    a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

    19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
    26. Identico.
    a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

    b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

    c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

    20. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 19 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.
    27. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.
    21. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 19, lettera a).
    28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a).

    29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

    30. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

    a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;

    b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

    c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

    31. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

    a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

    b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

  9. Lo stabilizzatore ha detto:

    nel precedente commento trovate l’emendamento proposto dai diniani e poi il testo da emendare alla luce dello stesso emendamento.

  10. Il meritocratico ha detto:

    ci eviti lo strazio di leggere il papiello? che vor dì?

  11. fabrizio ha detto:

    Qualcuno ha notizie di quali emendamenti sono stati approvati in queste ore/giorni?

    Di certo so che pare sia passato un emendamento per aumentare l’importo dei dottorati ( buona cosa per chi inizia ora… ) ma non ho ancora capito quanto noi assegnisti,contrattisti o borsisti entriamo nel calderone della stabilizzazione dei precari nella P.A …

    Sarebbe opportuno riportare solo gli emendamenti e i commi di legge che riguardano – direttamente o meno – noi tutti ….

    Spero che qualcuno di buona volontà sappia ricostruire un po’ cosa sta accadendo…

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