Ecco gli articoli in finanziaria sul precariato votati al Senato

Ecco i testi della Finanziaria 2008 con relative modifiche ed emendamenti ormai passati al senato.

L’articolo 92 comma 10 vieta i contratti per i ricercatori precari nelle università se gravano sul Fondo di Finanziamento Ordinario.

L’articolo 93 comma 7 riguarda CoCoCo e assegnisti (ma forse è collegato con le premesse dell’articolo 5).

Fuoco alle polveri!

artt-92-e-93-con-modifiche.doc

54 Responses to Ecco gli articoli in finanziaria sul precariato votati al Senato

  1. cicciocom ha detto:

    L’articolo 93 al comma 7 prevede l’allargamento delle procedure di stabilizzazione ai Co.Co.Co., ma SOLO per personale NON DIRIGENZIALE.
    I ricercatori sono esclusi.

  2. stonedresearcher ha detto:

    Capo XXX
    DISPOSIZIONI IN MATERIA
    DI PUBBLICO IMPIEGO
    Art. 92.
    (Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)
    1. Identico. Al comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».
    2. Identico. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    3. Identico L’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:.
    «Art. 36. – (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). – 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa se non per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi.
    2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l’utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.
    3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.
    5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le convenzioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili.
    6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
    Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.
    7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all’articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all’articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche.
    8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.
    9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    10. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell’articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».
    4. Con effetto dall’anno 2008 il limite di cui all’articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.
    5. Identico. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell’ambito dei fondi unici di amministrazione, all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
    6. Identico In ogni caso, a decorrere dall’anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 5 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007..
    7. Identico. . Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze
    8. Identico. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell’ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l’incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all’apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all’articolo 95, comma 4.
    Art. 93.
    (Assunzioni di personale)
    1. Identico Le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008
    2. Identico. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
    «5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».
    3. Identico. All’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse.
    4. Identico. Per l’anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro per l’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    “5. Fermo restando che l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2007 n. 296, per gli anni 2008 e 2009:
    a) le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, anche per il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
    b) Le amministrazioni regionali e locali possono ammetterte alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2007, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

    6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.”
    7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:
    a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
    b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. E’ comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”
    8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 7, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 7, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui al comma 7, lettera b).
    9. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 8, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
    10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l’assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 4.
    11. L’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2007 della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

    12. Identico. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.
    13. Identico. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta
    14 Identico. Per l’anno 2010, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
    15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all’articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l’anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
    17. Identico. All’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall’anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall’anno 2011».
    18. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.”
    19. Identico. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l’estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni
    20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all’assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell’arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.
    21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
    22. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall’anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.
    23. Identico. Allo scopo di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, anche al fine di assecondare i processi in atto di riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche, è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, per l’attuazione di un programma straordinario di reclutamento, attraverso procedure selettive aperte all’esterno per almeno la metà dei posti disponibili, di personale, anche di livello dirigenziale, di particolare qualificazione professionale. Si applica l’ultimo periodo del comma 481 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
    24. Identico. Per l’anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, già dipendente dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l’anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
    25. Identico. All’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;
    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l’azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».
    26. Identico. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:
    a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
    b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;
    c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, ove l’indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.
    27. L’indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 26 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2006.
    28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l’Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a).
    29. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all’interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all’immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito alla svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale – C1, a tempo determinato, da destinare all’area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all’immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell’amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.
    30. All’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l’esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
    a) che l’ente abbia rispettato il patto di stabilità nell’ultimo triennio;
    b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
    c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».
    31. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell’articolo 19, comma 8, della legge n. 448 del 2001 devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
    a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
    b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

  3. stonedresearcher ha detto:

    I ricercatori degli enti sono stati già considerati personale non dirigenziale.

    Nelle università il personale non dirigenziale è composto anche dai ricercatori e dai professori.

    Il presonale dirigenziale delle università è rappresentato dai direttori amministrativi ecc…

  4. fabrizio ha detto:

    Salve ragazzi… provando a dividere in due il problema:

    1) futuri contratti a tempo determinato:
    Sì se non gravano sul fondo ordinario

    2) Assegnisti,borsisti e contrattisti rientrano fra quanti potrebbero sfruttare la stabilizzazione dei precari?

    Pare di sì… ma solamente quelli che hanno già avuto TRE anni almeno di contratto, vero?
    Considerando che il dottorato dubito valga… tutti coloro che sono entrati nell’università da meno di SEI /SETTE anni (tre anni di dottorato + tre anni di contratto ANNUALE ) almeno non beneficeranno della cosa?

  5. Umberto ha detto:

    ma gli assegni di ricerca sono borse di studio o cococo? Nel primo caso dovrebbero essere esclusi anche gli assegnisti, al pari dei dottorandi. Dal loro trattamento fiscale mi viene da pensare che gli assegni siano borse di studio.

    Le docenze a contratto sono pure da escludere perché sono assegnate tramite semplice bando e non attraverso concorso tramite prova selettiva.

    Chi ci rimane, solo i ricercatori a tempo determinato?

  6. Carlo ha detto:

    No, l’assegno è pienamente assimilabile al co.co.co, e in campo previdenziale va a finire, infatti, in gestione separata.
    Dall’articolo, tuttavia, non si capisce se andrà a riguardare l’università (dubito fortemente che ci sarà una stabilizzazione dei precari universitari in ricercatori), e soprattutto cosa prevede concretamente l’articolo:

    1) Per i co.co.co che sono entrati tramite concorso (tipo assegno) ci sarà una stabilizzazione automatica ?
    2) Dovranno passare tramite concorso ?
    3) Chi ha firmato già un contratto che gli permetterà di raggiungere i tre anni in futuro che fine farà ?

  7. Alessandro O. ha detto:

    Questa assimilabilità tra co.co.co. assegni di ricerca non mi convince.
    Bisognerebbe accertarsene.

    Piccolo esempio che cablo su di me per comodità (CNR):
    2 anni di borsa di studio
    3,4 anni di assegno di ricerca
    8 mesi di co.co.co al 28 settembre 2007 (3 anni di co.co.co che raggiungerò a fine 2009).

    Da quello che capisco, in una situazione come la mia si passa attraverso concorso, quindi vale il punto 2).

    Sarebbe una cosa utile che a bocce ferme, tra qualche giorno, uscissero su qualche sito delle proiezioni/ silmulazione sui beneficiandi di queste stabilizzazioni.

    A me pare comunque che ci sia ancora un grosso problema di stanziamento fondi per queste stabilizzazioni.

    Un saluto a tutti

  8. ario ha detto:

    in effetti se il capitolo è 20M di euro per tutta la pubblica amministrazione….

  9. galileo ha detto:

    Attenzione la direttiva di Nicolais dello scorso anno ha già assimilato gli assegnisti ai CoCoCo.

    Infatti i CoCoCo non sono una categoria specifica ma generale della legislazione del lavoro definita dal fatto che il cococo presta una collaborazione coordinata e continuativa

  10. Carlo ha detto:

    Ripeto la domanda: la stabilizzazione sarebbe automatica ? E se sì, coloro che ancora non hanno raggiunto i tre anni, ma che li raggiungeranno in virtù di contratto firmato PRIMA del settembre 2007, che fine faranno ?

  11. ario ha detto:

    non credo proprio che la stabilizzazione possa essere automatica.

    Negli enti di ricerca che beneficieranno delle stabilizzazioni 2007 hanno stilato delle graduatorie sulla base dei criteri della finanziaria. Ogni ente invia le graduatorie al ministero che le valtua e le accetta, emenda o rigetta. Il ministero sta ancora oggi lavorando ai criteri di ripartizione dei fondi che daranno a ogni ente un numero X di posti e non ha neppure cominciato la valutazione delle graduatorie.

    Fatti questi passaggi gli enti quindi, sulla base della graduatoria, passano ad assumere. Ovviamente, diamo per scontato che gli enti facciano richiesta… Prendiamo ad esempio le università, più della metà degli atenei non hanno fatto richieste di stabilizzazione pure avendo lavoratori che avevano i requisiti richiesti. Il motivo? Vogliono decidere loro chi assumere presumo….

    Automatismi non credo ce ne siano purtroppo. Quanto ai creteri, queste stabilizzazioni sono “burocratiche”: quindi ho hai i requisiti, e puoi fare domanda, o non li hai, quindi non puoi fare domanda….

  12. Delfino ha detto:

    E rispetto all’effetto temporale della norma?
    Io sono al termine di un assegno iniziato il 4 gennaio 2004 e rinnovato annualmente per un complessivo di 4 anni. Un mio collega, invece, è alla fine dell’ottavo anno (o nano…), con un primo periodo di quattro anni e un secondo di rinnovi annuali. A entrambi scade l’assegno a fine anno.
    Posto che la cosa si applichi a noi, credete che potremo eventualmente beneficiare degli effetti?
    Grazie

  13. galileo ha detto:

    Secondo questo testo:

    all’articolo sette ne beneficia chi ha tre anni al 28 settembre 2007 e contemporaneamente ha un contratto in corso al 1 gennaio 2008

    all’articolo 8 potrebbero rientrare quelli che hanno un contratto in corso e che però raggiungono i tre anni dopo il 28 settembre 2007

  14. Mauro ha detto:

    Ragazzi forse non ci rendiamo conto: ma se si stabilizzano assegnisti, co.co.co. e via via dicendo si ripeterà la sanatoria degli anni Ottanta e all’università non entrerà più nessuno per decenni; personalmente mi pare una porcata, una grandissima porcata.
    Io vorrei sapere, invece, che fine hanno fatto i ricercatori promessi da Mussi.

  15. niki ha detto:

    con 20M di euro per tutta la pubblica amministrazione? e poi non dimentichiamo che c’è comunque il concorso…. ma quale ope legis, questa è solo una buffonata!!!

  16. Mauro ha detto:

    …ma quale concorso: gli assegnisti il concorso l’hanno già fatto…vedrete, questa è una sanatoria bella e buona

  17. Ricercatore precario in lotta ha detto:

    Spero che questo provvedimento stabilizzerà i precari storici (e solo loro può stabilizzare nella migliore delle ipotesi), perché le loro ansie e urgenze (perfettamente comprensibili da un punto di vista umano, meno da quello politico) stanno compromettendo la radicalità del movimento (se ne esiste ancora uno) dei ricercatori precari, facendo passare per rivendicazioni generali (la stabilizzazione per anzianità contrattuale) quelle che sono rivendicazioni che riguardano una porzione ristretta del precariato universitario e che però allontanano il consenso dalla lotta di tutti.

    E’ una situazione asfissiante. Per questo mi auguro che i precari storici troveranno finalmente “stabilità”. E lasceranno un pò di respiro a tutti gli altri.

  18. Kari ha detto:

    concordo con ricercatore precario. spero che i precari storici vengano stabilizzati. si rischiano conflitti interni senza senso.. faccio un piccolo esempio per buttare benzina sul fuoco.. se io che sono precario e mi sono fatto un dottorato di ricerca e mi ritrovo con contratti vari ad essere in universita/ente da cinque anni (ma con tre di dottorato) chi un dottorato non se lo e’ fatto ma va avanti a contratti borse da quattro verra’ stabilizzato e io no ? ma allora il dottorato vale meno della carta su cui e’ scritto ?

  19. mukki ha detto:

    belle questioni, solo per favore non facciamo distinzioni che non hanno molto senso tra precari storici e neo-precari.

    A mio parere questa storia della stabilizzazione finisce come l’anno scorso in un nulla di fatto, e poi concordo con chi fa notare che 20M di euro per tutta la pubblica amministrazione è veramente una cifra ridicola. Con questi soldi Mussi ci voleva fare 500 posti solo per l’università… quindi lasciamo stare le sanatorie. Magari!!! 😉 scherzo scherzo….

    la nostra unica possibilità sono i concorsi con regole nuove. Dove sono i soldi del reclutamento straordinario. Ma valditara non poteva fare un emendamento (diciamo un altro emendamento) chiedendo anche 100M di euro in più per il reclutamento straordinario del 2008 e 150 per il 2009. Questa si che sarebbe stata bella…

  20. galileo ha detto:

    Car*

    eviterei lotta fra poveri.

    L’università italiana ha pochi strutturati rispetto ai paesi OCSE (vedi libro verde) e nei prossimi anni ci saranno molti pensionamenti.

    Quindi c’è bisogno di stabilizzazioni e di concorsi.

    TENERE PRESENTE CHE IL CONCORSO STRAORDINARIO E’ IMPANTANATO PER COLPA DEI BARONI CHE SONO CONTRO LE STABILIZZAZIONI:

    SONO GLI STESSI BARONI CHE SONO ENTRATI CON LA OPE LEGIS SENZA DOTTORATO DEGLI ANNI OTTANTA.

    NESSUNO VUOLE OGGI QUELLA STORIA SI VULE PIU’ GIUSTIZIA PER I PRECARI STORICI E ANCHE VALORIZZAZIONE DEL MERITO PASSATO E FUTURO.

  21. Ricercatore precario in lotta ha detto:

    la parola d’ordine deve essere:
    una soluzione per i precari storici e per i “casi umani”, subito!
    prima si raggiungerà quest’obiettivo e prima potremo ricominciare a lottare per il riconoscimento dei diritti di tutti e del merito di ciascuno di noi.

  22. furio ha detto:

    Cosa significa “casi umani”? Fatemi capire: chi ha 6 anni di precariato e 0 monografie o articoli ha più diritto di chi ne ha 3 e magari una monografia e qualche saggio? Ma che porcate andiamo dicendo? La verità è che la stabilizzazione che si intravede con la legge è la solita coglionata all’italiana: basta fare covo e occupare un posto per anni e poi, prima o poi, arriverà un bel calcio in culo. Senza che nessuno valuti un bel niente. Altro che guerre tra poveri: l’unico modo per entrare all’università deve essere il concorso, ma con regole nuove, e se il nuovo regolamento entrasse davvero in vigore sarebbe cosa buona. Qualsiasi sanatoria, anche piccola e limitata a non si sa quale categoria di “casi umani” sarebbe pazzesca.

  23. galileo ha detto:

    Un assegnista di ricerca non è un caso umano!

    Di solito ha un dottorato di ricerca, esperienze all’estero, pubblicazioni, insegnamenti a contratto, e soprattutto ha fatto il conocorso per l’assegno anzi per i due assegni visto che per essere stabilizzato avrebbe bisogno di almeno due concorsi da assegnista.

  24. ario ha detto:

    Basta per favore coi “casi umani”. Piaccia o no parliamo di noi stessi, persone che hanno anni di lavoro alle spalle di alta qualità e senza riconoscimenti. Persone i cui percorsi sono diversi, accidentati e più o meno lunghi. Ognuno di noi è un “caso umano”.

    Stabilizzare dovrebbe significare stabilizzare i curricula scientifici, e questo implica la valutazione. Certamente, quando si parla di “precari storici” si sbaglia, perché se c’è un diritto all’essere assunti questo non è certo dato dal fatto che si è “storici” ma che si è lavorato seriamente nella didattica E NELLA RICERCA.

    Certamente non è questo che c’è in finanziaria. Finanziaria che, anche io ne sono convinto, non si applicherà alla docenza e alla ricerca.

    Puntiamo allora sui concorsi, ma solo con procedure nuove. Anche io penso che le linee presentate da Mussi migliorano l’esistente (certo non è che non siano aggirabili o che siano perfette…

  25. galileo ha detto:

    Chiunque dice che non si applica ai ricercatori per favore lo faccia con uno straccio di preciso elemento legislativo.

    Per come è scritto l’emendamento si applica eccome (come tra l’altro sostenuto dal segretario generale della FLC/CGIL)

    Se no dipende dalla volontà politica di ognuno (sindacalisti o baroni che siano) o dal fatto che l’emendamento di cambi alla camera in modo da farci di nuovo fuori.

  26. Carlo ha detto:

    Il punto è proprio questo: che se le norme previste per i co.co.co. si applicano agli assegnisti (senza nessun tipo di valutazione sul lavoro effettivamente svolto) sarà la fine, dico la fine dell’Università, perché si avrà una spaventosa sanatoria che in due-tre anni zapperà gli ateneo di bravi, certo, ma anche di manovalanza dei baroni che poco o niente ha fatto per entrare in ruolo. Da parte mia, che sono giovane, ho una borsa (2+2), dopo il dottorato, e parecchie pubblicazioni, farò di tutto, insieme ai miei colleghi (che non ne possono più della retorica della “radicalità del movimento” e di altre bufale del genere) faremo di tutto per impedire uno scempio del genere.

  27. Paola ha detto:

    Ah beh, Carlo, perché se invece resteranno i concorsi attuali la manovalanza dei baroni secondo te sarà fatta fuori o sarà quella che vincerà i concorsi che verranno banditi?

  28. freaK ha detto:

    Ma chi sono questi colleghi che non ne possono più della retorica della “radicalità del movimento”? quelli che restano chiusi nei loro laboratori o nelle loro stanze mentre altri (i retori del movimento) si affaticano tra retorica e lavoro per cercare di cambiare un università che fa schifo?

  29. Maria Cristina ha detto:

    La stabilizzazione dei contratti co.co.co. secondo quanto scritto, riguarda solo le pubbliche amministrazioni. Non mi sembra che riguardi le Università, quindi gli assegnisti di ricerca, sembrano essere esclusi. Giusto?

  30. Kari ha detto:

    io una proposta ce l’ho.. anche perche’ parlare di merito nell’universita’ italiana non so che senso abbia… guardiamo le pubblicazioni ok.. ma scusate se uno e’ stato in un bel covo per 5 anni dove ha fatto da segretario e il suo nome e’ finito su 10 articoli ha piu’ titoli di entrare di uno che se ne e’ scritto 5 da solo ? concorsi.. certo ce ne vogliono e senza nomi da quando sono banditi.. sapete che si puo’ fare ? una bella commissione esterna fatta da agenzie di selezione del personale.. che valutano la capacita’ di lavorare in un gruppo .. la tendenza a starsene seduti a non fare niente e che vi assumono o no con gli stessi criteri che farebbero in un’industria e vi posso assicurare che anche se puo’ sembrare antipatico funzionano eccome.

  31. fabrizio ha detto:

    Penso che la “lotta fra poveri” sia da scartare…

    Immagino che per l’Università si dovrà fare un discorso a parte in quanto le figure precarie son ben diverse da quelle degli altri enti…

    A quanto ho capito – grazie a DINI fortunatamente – in tutti i casi sarà prevista una procedura concorsuale… speriamo quindi che non si valuti solo in base agli anni di contratto ma anche in base alle pubblicazioni fatte ed ai titoli .

    Qualora gli anni di dottorato di ricerca non vengano riconosciuti, immagino si debba fare ricorso, perchè è un titolo riconosciuto all’estero ( e di gran valore all’estero ) e perchè far versare i contributi all’INPS equivale ad ammettere che di lavoro a tempo determinato si tratta…

    Riguardo l’assegno:
    anche a me sembra che non vi siano problemi di sorta ( è un contratto vinto con concorso indetto dall’università, non da un dipartimento o da altro…)

    …speriamo che si faccia chiarezza…
    per ora ci basiamo sulle singole opinioni….

  32. fabrizio ha detto:

    PS
    chiaramente il mio discorso è fatto senza fare i classici conti con l’oste…

    La doverosa premessa è:

    “qualora si decida di far valere tali emendamenti anche per l’università”

  33. Carlo ha detto:

    Beh…se invece contasse anche il dottorato, allora saremmo proprio alla frutta: chi l’ha avuto senza borsa cosa fa, si spara? Ai fini legali, infatti, il titolo è uno solo, e fare una distinzione in merito alla stabilizzazione sarebbe inaccettabile.

  34. bioadele ha detto:

    se è previsto un concorso entrano ii raccomandati e basta ….come al solito….
    quindi chi ha titoli e anni passa dietro…
    siamo comunque troppi c’è la mia collega che ormai aha 41 anni e sono tanit piazzati così…
    e chi ha lavorato per enti di ricerca fondazioni o consorzi in cui l’università era tra i soci conta?

  35. Perché l'emendamento sarebbe un disastro per l'università italiana ha detto:

    gli assegnisti di ricerca non sono “casi umani” ma è assurdo rendere questa figura contrattuale una condizione per l’accesso alla carriera universitaria, come avverrebbe in caso di applicazione dell’emendamento, sopravanzando addirittura il dottorato. Ciò per due ragioni:

    1. L’assegno è un contratto post-laurea. Sanare i ricercatori che hanno un contratto post-laurea significa buttare a mare il dottorato di ricerca. Si tornerebbe indietro di 25 anni! L’università italiana sarebbe umiliata da siffatto passo all’indietro.

    2. L’assegnista è un semplice “assistente di ricerca”, lavora su una ricerca altrui in condizioni di assoluta dipendenza dal proprio supervisore. Valorizzare oltremodo questa figura come accadrebbe con l’emendamento significherebbe sancire definitivamente la subalternità soggettiva dei ricercatori italiani e la loro mancanza di un profilo autonomo di ricerca (che si consegue col dottorato). Una vero Caporetto per l’università italiana.

    Mi auguro che “chi di dovere” si accorga in tempo di questo possibile effetto disastroso e blocchi l’applicabilità dell’emendamento per l’università.

  36. stonedresearcher ha detto:

    Gli assegni di ricerca non sono contratti post lauream.

    Sono contratti post doc o per personale laureato con ulteriore ed idonea preparazione. Sono delle vere e proprie collaborazioni coordiante e continuative per attività di ricerca attribuite previa selezione concorsuale.

    La selezione è molto simile a quella per diventare ricercatori.

    Ti dirò….per la legge italiana il titolo di dottore di ricerca non è mai un titolo obbligatorio per cui si può divenire anche professori ordinari senza essere dottori di ricerca….anzi moltissimi ordinari, associati e ricercatori non hanno il titolo di dottore di ricerca.

    Non dico che questo è bene …anzi….però questa è la realtà.

    Tutti vorremmo far valere il merito…ma questa è la realtà.

    La realtà è che in Italia non esiste neppure una briciola di merito se no molti precari storici oggi sarebbero divenuti associati da tempo e molti ricercatori fatti tramite concorso negli anni passati non sarebbero mai divenuti ricercatori perché non ne avevano i titoli….questa è la realtà.

  37. Homo publicans ha detto:

    non è vero che l’assegno è un contratto post-doc. E’ un contratto post-laurea che in moltissimi casi (la maggioranza?) si dà a dottori di ricerca. Tuttavia funziona impropriamente come post-dottorato. Infatti in Italia esisteva già negli anni Settanta quando non c’era ancora il dottorato.

    In tutti i paesi scientificamente avanzati il post-dottorato ha una sua autonomia di azione, che si esplica in primo luogo col fatto che il progetto di post-dottorato è ideato dallo stesso ricercatore. Invece l’assegnista è chiamato a lavorare su un progetto di ricerca che lui/lei non ha contribuito a formulare. Per questo è un semplice “assistente” e per questo è sbagliato “istituzionalizzare” tale figura per l’accesso alla carriera universitaria, come con l’emendamento, anzi sarebbe un atto disastroso da un punto di vista culturale.

    N.B. Chi scrive è un assegnista di ricerca post-doc!

  38. anticocooniano ha detto:

    L’assegno di ricerca nasce nel 1997!!! Non egli anni settanta.

    Di solito è un post-doc e se andate a leggere il regolamento dell’assegno è scritto che l’assegnista è autonomo nella propria attività di ricerca con la supervisione del responsabile scientifico.

    Inoltre non è vero sempre vero che l’assegnista non scrive il progetto su cui ha l’assegno…di solito l’assegnista scrive progetti, articoli, fa esami, ect….

    Nessuno lo scorso anno si è indignato per le stabilizzazioni negli enti di ricerca quest’anno molti invece si indignano…

    Senza rendersi conto che il riconoscimento di colleghi più fortunati è un riconoscimento in primo luogo “politico” anche perché con i tempi tecnici che ci si metterà ad attuare le stabilizzazioni si dovrebbero iniziare pure i concorsi straordinari del 2008. Quindi molti concorrenti al concorsone se fossero stabilizzati non parteciperebbero e farebbero spazio ad altri….

    Aggiungo è un riconoscimento politico di una parte sostanziosa della ricercaprecaria che uscirà allo scoperto e diventerà finalmente una grana da risolvere per le amministrazioni universitarie.

    D’altra parte attenzioneperché l’articolo 92, contestualmente alle stabilizzazioni dell’articolo 93, vieta futuri contratti per ricercatore precario nelle università!

    Ancora le statistiche parlano chiaro il corpo docente attualmente è poco rispetto al numero degli iscritti se compariamo i docenti italiani con quelli del resto del mondo e poi iniziano i pensionamenti ….anzi se Mussi tiene fede alle sue idee di prepensionamento….

  39. stabilizzazioni, concorsi, mutui, pensioni, famiglia…
    BASTA!

    Sono stanco di queste parole…
    le classi giovani deboli non partecipano a nulla di tutto ciò…
    Niente accesso al credito, niente concorso fino che il barone nn da
    il benestare, niente pensioni (anzi sono i precari a finanziarle in parte),
    la famiglia senza un quattrino che senso ha?

    cominciamo a parlare di abolizione dei concorsi e autonomia anche
    economica per gli atenei…

    basta dare linfa ad una classe politica che investe solo negli anziani…

    Ci prendono per il C..o in tutto il mondo… svegliamoci per favore:

    “If the Italian Government seems unable to adapt to the modern world, the explanation is quite simple. Your country would operate like this too if your grandparents were in charge.”
    http://technology.timesonline.co.uk/tol/news/tech_and_web/the_web/article2732802.ece

  40. Macedonio Melloni ha detto:

    Una domanda forse sciocca e banale: ma non sarebbe più corretto equiparare e l’attività di tanti assegnisti di ricerca al ruolo dei “tecnici laureati” e proporre questa come via di stabilizzazione piuttosto che quella di immissione nel ruolo di ricercatori? Se non erro sono previsti concorsi riservati per il passaggio di ruolo da tecnici laureati a ricercatori; nulla vieta inoltre la partecipazione a bandi di reclutamento ordinari. Temo che proporre il ruolo di ricercatore come unico esito del processo di stabilizzazione degli assegnisti fornisca argomenti ai soloni moralisti che si ergono contro ogni forma di stabilizzazione con la scusa della loro contrarietà ad ogni forma di sanatoria.

  41. Macedonio Melloni ha detto:

    Una domanda forse sciocca e banale: ma non sarebbe più corretto equiparare e l’attività di tanti assegnisti di ricerca al ruolo dei “tecnici laureati” e proporre questa come via di stabilizzazione piuttosto che quella di immissione nel ruolo di ricercatori? Se non erro sono previsti concorsi riservati per il passaggio di ruolo da tecnici laureati a ricercatori; nulla vieta inoltre la partecipazione a bandi di reclutamento ordinari. Temo che proporre il ruolo di ricercatore come unico esito del processo di stabilizzazione degli assegnisti fornisca argomenti ai soloni moralisti che si ergono contro ogni forma di stabilizzazione con la scusa della loro contrarietà ad ogni forma di sanatoria.

  42. Tecnico o Ricercatore ha detto:

    Gli assegnisti svolgono lavoro di ricerca autonomo sotto la supervisione del titolare del progetto.

    Addirittura alla Sapienza nel regolamento è scritto che l’assegnista non svolge un ruolo da tecnico.

    Saluti

  43. Macedonio Melloni ha detto:

    Alla Sapienza…Altrove no…

  44. Edy ha detto:

    Una domanda….ma gli anni di borsa post-dottorato? non contano?

  45. Kari ha detto:

    RISORSE spese bene ecco di cosa abbiamo bisogno.. cmq sara’ anche scritto sulla carta ma tutti sanno che gli assegnisti e le altre figure che lavorano in universita’ sono nella maggior parte dei casi dei FACTOTUM perche’ non hanno alcuna autonomia anche se cosi’ dovrebbe essere. Davvero qualcuno di voi conosce assegnisti che decidono in liberta’ cosa fare e lavorano “in stretta COLLABORAZIONE con i docenti” ? ma per favore.. DIRITTI ecco di cosa abbiamo bisogno

  46. lo stabilizzatore ha detto:

    Kari ha colto il problema l’assegnista è un factorum:

    l’assegnista (o il cococo) svolge la ricerca

    l’assegnista scrive la ricerca

    l’assegnista si occupa di cose di segreteria

    Però l’assegnista (o il cococo) deve aspettare il suo turno, il suo concorso, e spesso è scavalcato dai figli di papà.

    L’opposizione alla stabilizzazione del personale precario della ricerca è allora di due tipi:

    -quella del tecnico-amministrativo che non nvede di buon occhio che le risorse siano destinate a personale che lavora praticamente in nero e fa anchre il lavoro del segretario

    -quella del barone che con le stabilizzazioni vede il suo potere limitato nel più classico dei provilegi accademici: “la cooptazione”.

    Per questo le stabilizzazioni sono giuste ed è giusto il principio che le ispira….meno giusto è il fatto che si leghino solo a modalità contrattuali e non ai CV.

    Ma assicuro tutti i lettori che la RNRP ha fatto di tutto per far passare il principio di stabilizzare il cv o il merito e si è ottenuto solo quanbto scritto in finanziaria pewrché in Italia i prerequisiti alle stabilizzazioni o ai concorsi sono visti come un limite alla libertà individuale.

    I concorsi per professore associato o ordinario infatti ancora oggi non stabiliscono neppure che i candidati siano LAUREATI

    HO CONOSCIUTO ORDINARI POTENTI BARONI CHE NON ERANO LAUREATI!!!!

    FACEVANO PARTE DI IMPORTANTI DOTTORATI E DI ISTITUZIONI ACCADEMICHE PRESTIGIOSE.

    RILETTETE IN ITALIA FINO A 20-30 anni fa la laurea non era necessaria per divenire professore univerisitario!!!!!

  47. lo stabilizzatore ha detto:

    A sostegno di quanto appena cscritto ecco come è intesa la “libertà” nel bando di un concorso da ordinario svolto negli ultimi anni:

    Requisiti per l’ammissione alla valutazione comparativa
    1. La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.

    Sapete cosa significa “è libera?” Significa l’esatto contrario….il posto è bello che bloccato ed è deciso non da logiche curriculari bensiì da logiche localistiche badgetarie insomma questa libertà è il cancro dell’università.

    I baroni si oppongono alle stabilizzazioni o al concorso straordinario o a qualsiasi altra regola che detti dall’esterno le regole del gioco perché così non sarebbero più liberi di cooptare chi a loro piace per riprodurre la specie e la cordata di potere.

  48. stonedresearcher ha detto:

    Rileggendo il post mi sono accorto che una sola domanda è inevasa

    le università sono o non sono pubbliche amministrazioni?

    Ecco l’articolo che nella finanziaria definisce quali sono le pubbliche amministrazioni a cui si applica il principio della stabilizzazione dei CoCoCo:

    Dal decreto legislativo 165/2001 comma 2 art 1 (esattamente quello citato dal testo della finanziaria 2008):

    2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

  49. Macedonio Melloni ha detto:

    Rileggendo il testo approvato in Senato mi sorge un dubbio: per i tempi determinati è chiaro che il procedimento di possibile stabilizzazione si applica sia ai contrattualizzati da più di tre anni sia ai contratti in essere destinati a raggiungere successivamente la fatidica soglia dei tre anni. Per i co.co.co (ed ergo per gli assegnisti) ho come il timore che si applichi il criterio secondo il quale solo chi ha già maturato tre anni al 28 settembre sia stabilizzabile. Sarò grato a chuinque voglia/possa chiarirmi questo punto.
    Saluti

    App.

    “5. Fermo restando che l’accesso ai ruoli
    della pubblica amministrazione e` comunque
    subordinato all’espletamento di procedure selettive
    di natura concorsuale o previste da
    norme di legge e fatte salve le procedure di
    stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma
    519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
    per gli anni 2008 e 2009:
    a) le amministrazioni dello Stato, anche
    ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse
    le agenzie fiscali di cui agli articoli
    62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
    1999, n. 300, e successive modificazioni, gli
    enti pubblici non economici e gli enti pubblici
    di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
    legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
    successive modificazioni, possono ammettere
    alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo
    1, comma 526, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296, anche il personale che consegua
    i requisiti di anzianita` di servizio ivi
    previsti in virtu` di contratti stipulati anteriormente
    alla data del 28 settembre 2007;
    b) le amministrazioni regionali e locali
    possono ammettere alla procedura di stabilizzazione
    di cui all’articolo 1, comma 558,
    della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche
    il personale che consegua i requisiti di anzianita`
    di servizio ivi previsti in virtu` di contratti
    stipulati anteriormente alla data del 28
    settembre 2007.
    6. Le amministrazioni di cui al comma 5
    continuano ad avvalersi del personale di cui
    al medesimo comma nelle more delle procedure
    di stabilizzazione.
    7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni
    pubbliche di cui all’articolo 1, comma
    2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, e successive modificazioni, predispongono,
    sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito
    della programmazione triennale dei
    fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010,
    piani per la progressiva stabilizzazione del
    seguente personale non dirigenziale, tenuto
    conto dei differenti tempi di maturazione
    dei presenti requisiti:
    a) in servizio con contratto a tempo determinato,
    ai sensi dei commi 5 e 6, in possesso
    dei requisiti di cui all’articolo 1,
    commi 519 e 558, della legge 27 dicembre
    2006, n. 296;
    b) gia` utilizzato con contratti di collaborazione
    coordinata e continuativa, in essere
    alla data di entrata in vigore della presente
    legge, e che alla stessa data abbia gia` espletato
    attivita` lavorativa per almeno tre anni,
    anche non continuativi, nel quinquennio antecedente
    al 28 settembre 2007, presso la
    stessa amministrazione, fermo restando
    quanto previsto dall’articolo 1, commi 529
    e 560, della legge 27 dicembre 2006,
    n. 296” (http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=15&id=29025)
    p. 145)

  50. MarcoAmpelio ha detto:

    Lascio una domanda del tutto ipotetica: nel caso in cui le università decidano di avvalersi di questa possibilità, e se lo potranno fare, chi ha terminato i quattro anni di assegno di ricerca (dopo aver fatto il dottorato) e al momento ha una borsa di studio rientrerebbe nei requisiti richiesti? Perchè è una situazione non impossibile… io ci sono dentro… però non capisco se è sufficiente aver maturato tre anni di assegno in passato per rientrare, e non capisco se una borsa di studio vale come contratto a tempo determinato…

  51. Macedonio Melloni ha detto:

    Che casino…
    Caro MarcoAmpelio, credo che tu rientri nella fattispecie indicata dal testo provvisorio della finanziaria. Resta da capire se un assegnista (con dottorato ecc. ecc.) al secondo anno con contratto che permette di raggiungere i 3 anni entro il settembre 2008 possa rientrarci…

  52. rox ha detto:

    Scusato ho bisogno un chiarimento, lavoro in un Ente Pubblico dal 2003 come cococo fino al 2007 successivamente con concorso entre a t.d. con scadenza 2008 ho i requisiti della stabilizzazione. Se si quali??
    L’ufficio personale non sa darmi una risposta

  53. sasà ha detto:

    Da quanto scrivi sembrerebbe che tu possa essere stabilizzato/ alla luce della finanziaria 2008 non di quella 2007. Qualche elemento in più lo trovi qui

    http://ricercatoriprecari.wetpaint.com/page/Finanziaria+2008

    Ovviamente dipende tutto dal tuo curriculum. Tu parli di ente pubblico, nel caso di riferissi ad un ente di ricerca potresti accedere alla stabilizzazione solo come personale tecnico amministrativo e non come ricercatore.

    Fai comunque riferimento al testo della finanziaria e alle note interpretative pubblicate dal dipartimento della funzione pubblica del ministero.

    Che i tuoi datori di lavoro ne sappiano nulla non mi sorprende, fai riferimento ad un qualche sindacato

  54. rox ha detto:

    vorrei porvi una domanda , ho lavorato per tre anni anche se non continuativi e precisamente dal 2001 al 2003 come agente di polizia municipale nel mio comune di residenza superando la prova selettiva di bando in forma solo teorica quindi per colloquio e titoli superandolo, il contratto a tempo determinato e’ stato piu’ volte prorogato ma la cosa strana e’ nato come lavoro stagionale.ora mi trovo senza lavoro da anni e l’amministrazione adesso ha bandito un nuovo concorso per agenti solo per esami non tenendo conto di chi gia’ ha svolto questo lavoro e ha maturato esperienza ma anche punteggi.ora vichiedo cosa posso fare c’e’una legge che ci tutela, perche’ penso che anche altri si trovano nella mia stessa condizione.posso avvalermi di questa nuova finanziaria e quale iter devo seguire .grazie

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