Sentito dire

img_271125_lrgSiamo sempre oberati e quindi sempre un po’ in ritardo. Invece Giavazzi (ed altri) se ne escono ogni settimana con un nuovo editoriale disinformato e disinformante. Ma non dobbiamo smettere di farci sentire e provare ad ottenere una qualche soddisfazione. Contro il pessimo editoriale del professore bocconiano anche Nora aveva provato a reagire.

Naturalmente a Via Solferino non ha risposto nessuno. Ci avevano provato molte altre e altri. E a quanto pare ce l’hanno fatta con la concorrenza. La Stampa di Torino risponde e pubblica la lettera di due ricercatori.

Soddisfatti?

14 Responses to Sentito dire

  1. Giavazzi intende che l’università italiana è fuori dal mercato del lavoro internazionale della conoscenza.

    Quindi IN GENERALE i “ricercatori italiani maturi” NON hanno “pubblicazioni ed esperienza di ricerca ampiamente consolidate”. Poichè i nostri colleghi internazionali sono più competitivi di noi. In altre parole e sempre IN GENERALE hanno curriculum migliori dei nostri.

    L’ “esperienza didattica consolidata” non centra con la ricerca. Si possono considerare capacità addirittura ortogonali fra di loro. Questo è un’altro motivo per cui l’università italiana è fuori dal mercato del lavoro internazionale.

    Non esiste una “base regolare” con i concorsi centralizzati. Infatti essendo per la quasi totalità truccati sarebbe meglio dire “base irregolare”. Sorteggi ed altre microcavilli burocratici non risolvono il problema anzi lo amplificano.

    L’errore di base di questo articolo di risposta a Giavazzi è il solito:

    Noi chiediamo per la ricerca e per l’università le stesse performance dei paesi internazionali senza chiedere gli stessi modelli.

    Non si vingono gran premi di formula 1 con una fiat 500 anche se a guidare c’è Schumacher, o se ha il motore di un aereo.

    Bisogna cambiare modello (i.e. STRUTTURA) attraverso una RIFORMA. Cambiare i parametri del corrente modello attraverso microleggine inutili vuol dire rimanere fermi, immobili.

  2. ares ha detto:

    Riguardo al DM da approvare entro 30 giorni, visto il successo di APRI + Bombadillo ecc… suggerisco di proporre/suggerire al più presto un testo al Ministero.
    Per la poca esperienza che ho dei tecnici ministeriali se si trovano il testo scritto o gli emendamenti già scritti è più facile che lo accetino piuttosto che proclami …

  3. LucaS ha detto:

    Mi sembra un pò difficile però. I criteri dovranno essere diversi a seconda del settore scientifico disciplinare, cioè ognuno dovrà definire i suoi. Siamo noi in grado di fare analisi e proposte sui migliori criteri per ciascuno dei 110 e passa settori?

  4. Bombadillo ha detto:

    ..l’idea è proprio quella: quantomeno, cioè, insisteremo perchè siano ripresi i punteggi in centesimi suggeriti in sede di Petizione, e poi si può incidere anche a livello di valutazione delle pubblicazioni, ma un minimo di discrezionalità è ineliminabile, ed è per questo che, oltre al membro interno, ci vogliono due altri ordinari entrambi sorteggiati.
    Ma non ci limiteremo a questo. Faremo proposte scritte anche per gli emendamenti di conversione del d.l. e ci batteremo perchè i soldi del reclutamento straordinario siano dati subito alle Università, senza vincoli di turn-over.

    Se vogliamo avere forza, dobbiamo essere più iscritti possibile.

  5. Nicola ha detto:

    Pare che questo sia il testo definitivo del decreto:

    “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”

    Articolo 1

    Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca

    1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa né all’assunzione di personale.
    2. Le università di cui al comma 1 sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 – 2009 di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
    3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è sostituito dai seguenti: “Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.

    Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650”.

    4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, sino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
    5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n.210 e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
    6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto legge le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117.
    7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
    8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restano quanto disposto al precedente periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto-legge, si intendono prive di effetto. Sono altresì privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
    9. All’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca».

    Articolo 2

    Misure per la qualità del sistema universitario

    1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
    1. la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
    2. la qualità della ricerca scientifica;
    3. la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
    2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare da emanarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

    Articolo 3

    Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli

    1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 388, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

    2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il Fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n.390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

    3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

    Articolo 4

    Norma di copertura finanziaria

    1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1 del presente decreto, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni di euro per l’anno 2010, e 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto medesimo. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

  6. Bombadillo ha detto:

    ..dunque lo spettro della rosa si allunga di noi.

    Nicola, scusa, qual’è la tua fonte?

    Amici, Precari, Compatrioti, prestatemi orecchio, io vengo a seppellire la versione originaria del decreto, non a lodarla…

    Su questa cosa della rosa degli eletti la nostra risposta dev’essere durissima!

    W IL TULIPANO!

    P.S.: invece quel nuovo periodo che spunta “sono fatte salve….”, se si riferisce, come credo, al reclutamento straordinario, potrebbe essere positivo…
    ovverosia
    A MORTE LA ROSA!

  7. Nicola ha detto:

    CRUI attraverso il ns Rettore e quindi mio Preside….fonte certa.

  8. Untenured ha detto:

    Hanno avuto la capacità di trasformare una modifica regolamentare che era intesa per ridare un pò di speranza agli outsiders accademici (ma non scientifici!) in un rimescolamento di carte che favorisce solo le cordate più forti, quelle capaci di smuovere voti e indicare eleggibili.

    Ora sarà un casino (cioè un manovrone politicoide) perfino organizzare un concorso da ricercatore.

  9. Bogotà ha detto:

    Già, brava Stellina, la solita banalità del male!

  10. Elena ha detto:

    Complimenti a chi per l’ennesima volta ha voluto fidarsi.
    Schi-a-vi-tu’: questa e’ la parola d’ordine di questo governo.

  11. lassie ha detto:

    quoto Untenured al 100%.
    davvero non si capisce l’ostinazione con la quale si continua a pitturare di provvedimenti burocratici la facciata di un palazzo che si regge evidentemente sulle chiamate dirette.

    scoprissero allora i giochi, sfanculassero i concorsi pubblici e buona notte a sto schifo.

  12. Barbalbero ha detto:

    Non capisco le critiche…..secondo me le nuove regole (lontane da essere le migliori possibili)
    sono comunque un bel terremoto per il sistema…A livello di ordinari e associati, diventa veramente difficile accordarsi per riuscire a fare passare un secondo idoneo debole, e a livello di ricercatori diventa molto piu’ rischioso per un ordinario far bandire un concorso per un candidato che non e’ oggettivamente forte…Di fatto, con queste regole, chiunque vota per se stesso durante le selezioni delle commissioni ha il 99% di possibilita’ di essere eletto…Insomma, nessuno avra’ piu’ la certezza matematica di avere una commissione “amica”.

    Di sicuro si potrà migliorare ancora, ma intanto un po’ di gente se la fa sotto, tanti che
    speravano di prendere una idoneita’ da associato o ordinario per il solo fatto che il loro
    docente era in commissione si sono incupiti, e lo stessa paura la percepisco in tanti
    personaggi astrusi che gravitavano attorno a qualche ordinario con la (ex) certezza di
    un posticino futuro…

  13. Mi dà l’idea che questo blog possa essere socialmente e culturalmente “spiegato” dal seguente sondaggio:

    http://www.corriere.it/appsSondaggi/votazioneDispatch.do?method=risultati&idSondaggio=3680

  14. mitilo ha detto:

    Ma il decreto esiste o non esiste?

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