E’ or ora passato sulla mailing list dell’ANDU (fonte attendibile).
Si tratta di una bozza governativa della futura nuova legge su Governance e Reclutamento…credo che ci sarà modo di dibattere.
E’ or ora passato sulla mailing list dell’ANDU (fonte attendibile).
Si tratta di una bozza governativa della futura nuova legge su Governance e Reclutamento…credo che ci sarà modo di dibattere.
This entry was posted on mercoledì, 22 aprile 2009 at 9:50 am and is filed under Concorsi, Governo, Indicatori produttività scientifica concorsi universitari, Notizie, Parlamento, Ricercatori Precari, Riforma dell'università, Sindacati. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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Un ddl semplicemente pessimo.
https://ricercatoriprecari.wordpress.com/2009/04/21/ricercatori-precari-delluniversita-essere-o-non-essere-questo-e-il-problema-se-sia-piu-nobile-danimo-sopportare-gli-oltraggi-i-sassi-e-i-dardi-delliniqua-fortuna-o-prender-larmi-contro/#comment-12764
Solo per segnalare questo punto:
b)previsione che ai concorsi da ricercatore a tempo determinato e indeterminato siano ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, da non oltre *cinque anni* alla data di emissione del bando;
No comment!
Ho letto la bozza…
Ma che è un incubo?
Nessuna novità sostanziale sul merito, rimangono i settori scientifico disciplinari così come sono,
non cambia niente nel reclutamento solo nazionalizzato e ruoli più precari.
Nessun ruolo unico
giudizi di idoneità infiniti con spada di Damocle di licenziamento se non si superano i giudizi di idoneità.
E’ per i ricercatori precari una chicca…
Il titolo di dottore di ricerca non solo non è valorizzato al di fuori dei concorsi universitari….
ma scade!!!
Dopo cinque anni non è più buono per accedere ai concorsi (articolo 5 lettera J)!
Limiti di età per i professori inalterati, nessuna attenzione al welfare.
Insomma una vera schifezza antimodernista.
Speriamo sia solo un brutto sogno.
Se passa questa legge il precariato sarà la costante del sistema universitario nazionale.
La norma della scadenza a cinque anni è veramente assurda.
Tra l’altro chi si è addottorato fra il 2005 e il 2007 rischia di non avere concorsi a disposizione stante la penuria e i blocchi!
Poi rimangono le chiamate dirette!!!!
Questo disegno è pessimo….molto meglio quello di Valditara.
Luca, riporto un riassunto di quanto ho scritto nei commenti al post sul comunicato dei chimici:
-la norma è in contrasto con la direttiva europea 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro recepita con Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (linkata nel commento 2).
-per la legislazione italiana, oltre Decreto Legislativo di recepimento c’è la legge 127/1997 (all’articolo 3, mi scuso per non averlo citato in precedenza)
-inoltre c’è una pletora di sentenze, che ora faticherei a rintracciare
-“cattivo maestro” sottolinea che l’incostituzionalità dei limiti previsti dal ddl è dichiarabile, come in tutti i casi di discriminazioni, per violazione del principio di ragionevolezza, ex art. 3 Cost.
Quindi l’effetto di questa norma sarebbe uno solo: noi interessati faremmo domanda al primo bando disponibile, facendoci respingere la domanda dall’amministrazione, e andrenmo ai vari TAR, corti costituzionali ed europee chiedendo la sospensione dei concorsi e la cancellazione del vincolo.
Una correzione:
Nessuna novità sostanziale sul merito, rimangono i settori scientifico disciplinari così come sono,
Comma2 art.4 afferma che entro 60 gg verranno determinati i settori scient.disc.
@ miriam
il problema è politico non legale!
Possibile che gli universitari in questo paese siano considerati tutti una massa di ladri da vessare quanto più siano giovani o dei livelli più bassi?
L’articolo 2 comma 4 dice che i settori devono essere di almeno 50 professori ordinari e straordinari.
Ti pare un cambiamento significativo?
La modalità con cui è scritto mi fa pensare che si tratti di un decreto frutto della collaborazione con i più volponi fra gli accademici.
Giordano Bruno i tuoi ultimi due post sono uno la continuazione dell’altro: noi ricercatori precari non siamo mai esistiti ma soprattutto non dobbiamo continuare ad esistere, e voilà tutti cancellati per legge.
questa dell’eta è una puttanata colossale… cmq è la solita ginnastica per l’immobilismo… cioè gente che lavora e parla perche deve farsi vedere lavorare… ma di fondo è gente inutile…
@france e bombdaillo
incredibile come il “club di categoria” possa difendere un comportamento lesivo della dignità… l’esempio del finanziamentoEU con gravidanza e reni poi è fuori luogo…
legiferare felicemente contro la dignità dell’uomo è da neostatalisti.
conoscendo le nostre abitudini di discutere tutti sotto l’ultimo post, mi permetto di riportare l’ottimo intervento di marco, che può contribuire ad orientare la discussione:
Faccio notare che, paradossalmente e tragicamente, non c’è alcuna esplicita urgenza di pubblicazione del D.M. coi parametri di valutazione nei concorsi a ricercatore banditi dopo il 10 novembre, vale a dire in una parte soltanto dei concorsi a ricercatore della II sessione 2008 (che, fra l’altro, mentre ormai siamo alla fine del primo terzo dell’anno successivo, cioè del 2009, è ancora in corso, e nessuno sa quando, e mi verrebbe ironicamente da aggiungere se, si chiuderà). Infatti, come si evince dal testo dell’altro decreto, quello che si sono degnati di far apparire con solo un mese e mezzo di ritardo sui tempi da loro stessi stabiliti, non ci sarà accorpamento fra I e II sessione 2008. E poiché non si ha la più pallida idea di quando vorranno far svolgere le operazioni (elezioni per quei settori disciplinari, credo non più della metà dei 370, che potranno votare per qualcosa; elezioni suppletive per quelli che, e ce ne saranno sicuramente, non individueranno al primo colpo il numero preciso di ordinari richiesti per comporre il listone dei sorteggiabili; infine tombola, che sarebbe in fondo coerente si svolgesse sotto l’abete natalizio, verso il quale peraltro sta effettivamente slittando) per la composizione delle commissioni dei concorsi della I sessione 2008 e nella più rosea delle ipotesi tali operazioni saranno concluse a ottobre e quindi quei concorsi si concluderanno a maggio 2010, ne consegue che il D.M. che ancora manca andrà di fatto a regolamentare una parte dei concorsi che, sempre nella più rosea delle ipotesi, avranno le loro elezioni e la loro tombola nella primavera del 2010 e quindi si svolgeranno e concluderanno fra estate e autunno del 2010 (ed è questo il momento in cui le commissioni entreranno di fatto in azione e per il quale dovranno essere ovviamente disponibili i parametri che saranno chiamate a utilizzare e che stiamo aspettando), ovvero fra poco meno di due anni.
Insomma, riguardo all’elaborazione del D.M. mancante, possono serenamente continuare ancora abbastanza a lungo a fare quello che stanno facendo da mesi, cioè niente. Anche se resta la questione se sia l’esasperante e ovviamente deliberato ritardo nella sua pubblicazione a indurre le università (con pochissime eccezioni) a non bandire i 1000 concorsi cofinanziati ripartiti ormai 5 mesi fa. A questo proposito ricordo che Mussi a un certo punto stabilì che entro una precisa data dovessero bandire i concorsi della prima tranche del reclutamento straordinario quelle sedi che non lo avevano ancora fatto, pena la revoca dei posti ad esse assegnati. Non sarebbe male che la ministra facesse ora la stessa cosa, sempre ammesso (ed è tutto da dimostrarsi) che il suo intento sia quello che i concorsi per i posti che lei stessa ha ripartito si svolgano.
..vabbé, quindi non solo art.3 Cost., ma anche art.2 Cost…
…chi offre di più?
A parte queste pretese di incostituzionalità per motivi non chiariti (perchè lede la dignità dell’uomo? perchè è irragionevole? il limite di età, che poi, per altro, non è stato neppure imposto..), che preferisco non qualificare, vado a controllare la direttiva citata…
..non sarà facile perchè mancano gli articoli!
Io il d.d.l. non lo ho letto, e non ne ho voglia.
Mi dispiace molto, però, che non sia stato previsto il ruolo unico dei precari della ricerca, come giustamente segnalato da G.B.
@GB
“Possibile che gli universitari in questo paese siano considerati tutti una massa di ladri da vessare quanto più siano giovani o dei livelli più bassi?”
si è possibile… almeno fino a quando non vi sia una presa di coscienza comune che invochi a regole europee. Tutto il resto è solo elemosina dallo stato e come tale verrà disattesa.
Cara Miriam, gli atti normativi che uno cita a proprio supporto, farebbe sempre meglio, prima, a leggerseli.
Se ti fossi letta la direttiva che citi, infatti, ti saresti accorta che, oltre la questione specifica delle forze armate e di polizia – che qui ovviamente non rileva -, vi è un articolo, ovverosia l’articolo 6, la cui rubrica recita:
Giustificazioni della disparità di trattamento collegate all’età.
Se te lo leggi, scoprirai che – OVVIAMENTE!!! – la discriminazione in base all’età è consentita in base ad esigenze di politica del lavoro e di mercato del lavoro. Inoltre, tra le varie discriminazioni possibili, vi è anche quella (lett.c), testualmente, della FISSAZIONE DI UNA ETA’ MASSIMA PER L’ASSUNZIONE.
Mi spiace per te, ma, fortunatamente l’ideologismo ugualitarista di questi nostri tempi moderni, almeno in questo caso, non è riuscito ad ottenebrare completamente il buon senso del legislatore europeo.
Il tuo affezionatissimo Tom Bombadillo
Gran Giurista Capo dell’APRI (ovviamente: autonominatosi)
..forse ho dato qualcosa per scontato.
Ma insomma è scontato che una legge che prevedesse un limite d’età per l’assunzione non sarebbe giustiziabile dinanzi alla CGCE, e, per il resto, vale sempre il discorso che la legge successiva deroga a quella precedente.
Tom
P.S.: cari amici, dovete rendervi conto che se vi è una cosa irragionevole è proprio quella di impedire ad uno Stato di compiere delle scelte di politica del lavoro, e di gestione del relativo mercato, senza porre dei paletti di età per alcuni accessi.
non si può essere aspiranti a vita…
..altrimenti si fa una vita di merda, appunto, a vita: davvero non lo capite? E la mancanza di un limite che lede la dignità umana: altro che le chiacchiere.
Oltre al limite semplicemente vergognoso di cinque anni dal dottorato, focalizzerei l’attenzione pure su un altro punto “previsione che la prima posizione a contratto a tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un triennio presso un’università diversa da quella in cui l’interessato ha conseguito il dottorato di ricerca”, per alcuni questo significherà un esilio forzato dalla propria città o dalla propria regione per tre anni, praticamente dall’entrata in vigore della legge non potremo nemmeno iscriverci ad un concorso bandito dall’Università presso la quale abbiamo lavorato se non dopo essere stati per altri tre anni in un’altra Università, per chi vive in città come Roma non cambia molto per altri cambia moltissimo, che nessuno mi venga a dire che lo fanno per promuovere la mobilità perché mi metterei solo a ridere (risate amare), negli altri paesi europei la mobilità viene ottenuta dal fatto che le università si contendono i migliori offrendo o un contratto meglio remunerato o un passaggio di ruolo, noi dovremo spostarci per lavorare alle stesse identiche condizioni per il semplice capriccio di una classe politica che gioca con le nostre esistenze. Trovo questo ddl quanto di più illiberale si potesse concepire.
Basta, sono sempre piu’ cattivo e ormai ho perduto le anime degli apristi giocando a dadi direttamente con Satanasso.
@r.i.: pEr te l’unico disegno di legge che potrebbe amndare bene sarebbe composto di un solo articolo
Art1. Da domani le Universita’ fanno come cazzo gli pare.
@ Miriam
Io non dico che sia un bene oggi imporre quel limite li’. E che il limite debba essere per forza 5 anni. Oggi senza dubbio c’e’ un “arretrato” cosi’ corposo che non si puo’ far passare subito tale limite. Dico pero’ che in un sistema riformato quel limite, come dice Bombadillo, e’ una garanzia per i lavoratori, altro che storie. Se aveste saputo, voi tutti, che se non vincevate un concorso entro 5 anni dal dottorato poi vi toccava andare a competere per associati, sareste sempre li’ a fare assegni e borse? O avreste abbandonato i lab improduttivi o che vi mortificavano appena annusata la fegatura? E poi, ve lo ripeto, all’estero (cari europeisti quando fa comodo) ci sono quei limiti, eccome! Il fatto che uno non possa concorrere all’equivalente del ricercatore quando ha “troppa” esperienza postdoc indirizza a candidarsi a posizioni piu’ elevate. E il fatto che detrminati grant vengano destinati con simili limitazioni fa il paio con tale politica.
E’ CHIARO che non si puo’ mettere la cravatta al maiale, e introdurre di botto un sistema del genere in questo casino che si e’ accumulato negli ultimi 20 anni. Pero’ se volete l’Universita’ Europea prima o poi va fatto eh?
In questa “guerra fra i poveri” dell’età, mi sembra che alcuni non facciano i conti,o credano di essere così bravi da diventare subito associati oppure ordinari, vincitori – dopo l’abilitazione – di concorsi ferramente controllati dalle università banditrici (basta leggere come sarà il sistema) e in genere squattrinate.
Ci rendiamo conto che da un paio di anni non ci sono quasi concorsi, e che tra ddl, regolamenti vari, formazione delle commissioni, abilitazioni e infine bandi delle singole università (se ci saranno soldi) passeranno altri due o tre? O siamo tutti neodottori di ricerca o semplicemente faranno fuori tutti.
Ci sono tali e tante incongruenze in questa bozza che mi sembra che quasi si tratti di una boutade. Vorrei ricordare che proprio il Consiglio di stato aveva fatto fuori in una prima lettura il regolamento di Mussi per l’alto valore dato al Dottorato, che invece era ritenuto un titolo di merito e senza valore legale. Nella bozza si arriva al paradosso di dare un valore enorme al dottorato e a allo stesso tempo, come è stato detto, di dargli una sorta di data di scadenza.
Hem Arturo, sempre li’ si torna: in Europa nessuno si signa di diventare ricercatore o prof senza il PhD. E Il tempo che passa dal conseguimento del PhD e’ dirimente e vincolante nella scelta della position per cui competere. La volete l’Europa? Prima o poi?
@France
insostenibili le tue posizioni di difesa, i vincoli di età non si scrivono per legge in Europa
vedi FRANCE tu sbagli lo strumento…
Non si parte da un disegno di legge… ma si parte da un movimento culturale… che possa se ben divulgato far elaborare una nuova coscienza comune…
Un’ottima partenza per un moviemnto culturale (che è diverso da un impotente “club di categoria per neostatalisiti”) sarebbe quello di parlare di federalismo e università… responsabilità locali e crescita del territorio attraverso lo sviluppo scientifico e tecnologico….
@France. Non darmi lezioni di europeismi: non essendo italiano sogno che l’Italia si adegui alla situazione del resto. Essendo spagnolo conosco benissimo il valore di un titolo, quello di doctor, molto più antico e di tradizione nell’Università rispetto a quello “giovane” di dottore di ricerca. E’ vero, ma solo in parte, che sia necessario per la docenza all’università, ma sarebbe ridicolo pensare che fosse di fatto soggetto a scadenza. Il tempo è dirimente soltanto per ottenere borse di studio o contratti ma assolutamente (sarebbe illegale) per ottenere dei posti nel pubblico impiego
Da notare come venga previsto anche “un limite alla partecipazione alle successive procedure indette per il conseguimento dell’abilitazione per coloro i quali non l’abbiano conseguita”
@tutti
Che sia bizantino e nei fatti seghi una generazione (forse anche due) intera non ci sono dubbi. Tra l’altro credo che lo stare a parlarne tanto adesso e qui sia un po’ una perdita di tempo, dato che, passi o non passi, voi non ci arrivate a vederne gli effetti, perche’ morite prima (di inedia, di mancati rinnovi…). Se pero’ ne facciamo una questione puramente concettuale, io ribadisco che non mi sembra insensato, ne’ contrastante con l’ordinamento, QUANDO MAI CI SARA’ UN SISTEMA IN EQUILIBRIO (cioe’ forse nel 2080, con ottimismo) dire che il PhD e’ indispensabile, e che non si devono passare 10 anni a bussare alla porta. Magari (contentino a RI), un sistema equilibrato non ha bisogno nemmeno di vincoli per legge, perche’ si autoregola. O, io la vedo cosi’, allora sparatemi…
Perche’, invece, non ci concentriamo su qualcosa che ha un effetto immediato sulla vita di tutti i presenti e rompiamo le palle perche’ facciano uscire il DM e poi perche’ gli atenei bandiscano questi cazzo di posti (mussi e non)? Io vivo nell’isola felice e me ne posso anche frega’, ma a voi vi avanza il tempo?
……, mi spiace deludeti Arturo, non so come sia in Spagana, ma per viventare professere universitario in Italia non devi mica essere dottore.. e poi dottore in cosa? ..non vi è corrispondenza tra le lauree e i settori..
Per il resto, mi pare di aver ampiamente dimostrato che una simile previsione – che purtroppo non c’è – non sarebbe affatto “illegale”.
Il problema è politico – ha ragione G.B. -: la cosa migliore sarebbe quella di prevedere che tale indicazione valga solo per quelli che si sono dottorati dopo l’entrata in vigore della legge.
Sarebbe la quadratura del cerchio.
Ma la verità è che noi siamo un problema che non ha soluzione indolore (per noi).
Una cosa, però, la so di sicuro: la soluzione non è quella di ostinarsi in una via senza uscita.
Io, ad es., sono mesi ormai che ho deciso che non mi sarei più iscritto a concorsi/selezioni relative a posizioni precarie, e sto mantenendo fede alla mia promessa.
Sapete che significa questo?
Che quando avrò finito l’attuale assegno – ovverosia tra qualche mese – vi saluterò e cambierò mestiere.
Ovviamente, se ci saranno concorsi APERTI – per posizioni a tempo indeterminato – a cui poter concorrere lo farò volentieri, ma da esterno (che tanto sarei un esterno comunque).
Tom Bombadillo (in scadenza)
Ma che dici MegaPresidente?
Ancora con sto D.M.: hai proprio rotto!
Proprio ti sfuggono le questioni essenziali, vero?
Scusate ma dov’è la meritocrazia in questa bozza.
Quali sono i criteri minimi per le tre fasce?
Perché occorre rifare daccapo concorsi e non si decide una strategia per merito unificando il ruolo dopo l’accesso al primo livello (ricercatore).
Questo ddl non cambia nei fatti il sistema tutti concorsi differenti e tutti livelli differenti.
E’ una schifezza.
Ripeto molto meglio la bozza Valditara almeno conteneva qualche elemento di novità
Il dottorato non è un titolo a scadenza.
Quando uno è medico lo è a vita a meno che non sia radiato dall’albo.
Non capisco perché un dottore di ricerca smette di esserlo dopo 5 anni…
è semplicemente una follia.
Piuttosto perché non prevedere che il titolo di dottore di ricerca sia necessario anche in altri ambiti PA e quindi valorizzarlo…invece di svalutarlo.
In questa situazione nessuno fara più i dottorati perché così è un titolo che rischia solo di essere una inutile perdita di tempo.
Nel mondo essere PhD ti da accesso anche alle professioni qui non serve e non servirà a nulla nemmeno all’accesso alla carriera universitaria.
Semplicemente Ridicolo.
Questo ddl è una vera è propria schifezza eugenetica!
La nuova frontiera il razzismo cultural-scientifico.
Invece del ministero dell’Università abbiamo un neo Minculpop
non so, non ho davvero parole e non capisco perchè si mettano a scrivere questo nuovo ddl prima di quello che manca per i concorsi da qui al 2012. tra ieri ed oggi ho mandato 5 application all’estero, mi vergogno di vivere e dare il mio contributo alla ricerca in questo paese
Ci stiamo preoccupando di un provvedimento che sarà varato tra molti mesi (e NON in questa forma [il Parlamento lo emenderà pesantemente]). Forse sarebbe il caso di concentrarsi sui DM mancanti (o basta che il governo ci agiti davanti un sonaglio per riuscire distrarci come con un bebé?).
giovinessa…giovinessa…primavera di bellessa…
il nuovo inno nazionale.
il dottorato l’ho finito nel 2007 ora che uscirà un concorso del mio (raro) SSD sarà scaduto
@ marco
tu ancora ti illudi che facciano un decreto sui criteri?
Pia illusione….
non capisci che adesso vareranno un ddl che il minculpop
dichiarerà come la salvezza dell’italiota ricerca e i giornali accetteranno acriticamente come rivoluzionario…
mentre i ricercatori precari con o senza PhD non avranno reali possibilità ne di essere a TD né di essere a TI.
Purtroppo questo è quanto.
Questo DDL non recepisce una beneamata m…a di tutti i dibattiti e le proposte fatte in questi anni…
e -ipotizzo- sia stato scritto da un gruppetto di accademici ultraconservatori.
Magari sarà pure eme(r)dato ma questa bozza è lo specchio fedele del più becero conservatorismo politico accademico.
io non mi fido + di nessuno e sono molto pessimista. sto vedendo con mia mamma che cosa sta succedendo nella scuola elementare (un caos) e nemmeno di quello se ne parla + sui giornali, mentre la Gelmini continua a blaterare assolute menzogne sui giornali ed in tv regalando sorrisi confortanti
@GB
Quando andiamo a incatenarci ai cancelli del MIUR? O, in alternativa, quando le compriamo le semiautomatiche?
Cosa vuol dire “pia illusione”? Forse che la RNRP non muove un dito e NON SCRIVE UNA MAZZA in merito al DM perche’ qualcuno sa qualcosa in merito e son tutti d’accordo per affossarlo?
@ France
i luogotenenti di Rnrp non se ne fregano nulla del DM e dei concorsi perché sono già strutturati. Quando parlano di “censimenti” o di un improbabile bozza di DDL lo fanno strumentalmente.
@france
Caro mio l’ultima volta sotto al ministero eravamo in 15 o 16….
credo personalmente che la legge 1 del 2009 sia una pia illusione con tutti i collegati
così come credo personalmente che i decreti abbiano molte difficolta ad essere emanati
così come credo personalmete che questa bozza sia attendibile perché fatta girare dall’ANDU (che in questi anni ha fatto girare documenti attendibili)
così come credo personalmete che cambierà la bozza
così come credo personalmente che la bozza non cambierà più di tanto e che conterrà elementi non innovativi e conservativi.
Personalmente penso che un governo di centro sinistra con tutte le follie mussiane fosse migliore (comunque anche la bozzaValditara o la stessa riforma Moratti è migliore di questo obbrobrio).
Inoltre ormai credo definitivamente che al posto del ministro dell’Università ci sia il MinCulPop
Per rassicurare untenured (che è difficilmente rassicurabile)
Gli estensori del documento sul censimento sono tutti precari doc!
Ricordo a tutti che c’è una interrogazione parlamentare a firma Ghizzoni (25 feb 2009) sui ritardi sui DM. Quando viene Pizza a rispondere in commissione?
Contatti di M. Ghizzoni:
Per contattarmi:
info@manuelaghizzoni.it
a Modena:
c\o Sede Pd
Via Divisione Acqui 127
41100 Modena
tel. 059\582823 – 059\582811
fax. 059\582991
mail: parlam@pdmodena.it
@GB
Credo collettivamente che forse potresti dirci perche’ non fate un post sul DM che non c’e’ e le oscure trame che nel MinCulPop e fuori ne ostacolano l’emanazione. Visto che ne sapete, evidentemente, piu’ di noi…
@france
ma l’interrogazione parlamentare è stata fatta a firma congiunta e scritta da precari doc…
Purtroppo questo governo è meno reattivo del precedente rispetto alle opinioni della società civile…
è la differenza fra la destra e la sinistra.
Anzi addirittura per l’interrogazione è stata contattata la Ghizzoni con la quale abbiamo polemizzato duramente…
oggi con questo governo non si riescono a fare neanche i miseri concorsi finanziati da prodi e mussi…
Ma non e’ un po’ pochino limitarsi alla Ghizzoni (no, dico, la Ghizzoni….) e a una interrogazioncina che al ritmo con cui vanno avra’ risposta a Dicembre?
Caro Bombadillo, rispetto la tua posizione ma proprio perché si tratta di una questione personale mi sembra che “ostinarsi” sia una scelta di ognuno, dettata da tanti fattori, e mi pare sia ridicolo regolarla (ma proprio dobbiamo cercare leggi e regolamenti per tutto e per tutti, che poi non si applicano o vengono sostituiti?). Non sono della categoria ma non mi hai convinto con la tua “dimostrazione” sulla questione dell’età. Sono certo che la bozza (se vera, ricordo quante ne sono circolate del regolamento Mussi) verrà cambiata in quanto inapplicabile: cosa succede se si prende l’abilitazione quattro anni dopo il Phd? Soltanto ci sarà un anno per diventare ricercatore? Ma l’abilitazione non durava quattro??
Concordo che sarebbe diverso se tutto fosse applicato ai nuovi dottori di ricerca, magari con una nuova legge sul dottorato, ma i vecchi? Non mi stupirei se alla fine in Parlamento passasse sorta di “abilitazione” a quelli che avessero quattro anni di assegno o altro. In fondo un odg vagamente in questo senso era passato alla Camera in occasione dell’approvazione della legge 1/2009
Rima improvvisata di un precario sull’orlo di una crisi di nervi:
L’Italia è un bel paese di sole e di mare / dove il governo fa il cazzo che gli pare / e il popolo-bestia se ne sta a guardare
@france
le elezioni le ha vinte il berlusca e ora ci tocca questa minestra…
E’ più facile che Mussi diventi un liberale che Gelmini passi nella cruna di un ago…
a meno che non intervengano i personaggi di ….”non aprite quella porta”.
GB, forse non ti rendi conto ma detto come lo dici tu “le elezioni le ha vinte il Berlusca” significa “non si fa un cazzo fino al 2013″. Ora non ti arrabbiare con me ma e’ un bel ragionare da parte di chi il culo lo ha piazzato da qualche parte, e quindi ora puo’ anche:
mettersi la faccia indignata e dire :”E’ unobbvobvio!” sorseggiando il camparino a bordo piscina;
arguire in merito a sistemi di valutazione e transnazionalizzazione della protesta;
invocare ruoli unici della docenza (e se mi dici ANDU ho gia’ quelche sospettuccio) e abolizione di Saturno perche’ quegli anelli del cazzo non li sopporto…
..ba, non è une questione di convinzioni soggettive, oggettivamente ho dimostrato che, se esistesse una disposizione che prevedesse il limite massimo di età, non sarebbe giustiziabile dinanzi alla CGCE.
Ho potuto dimostrarlo perchè quella era una accusa determinata, di contrasto con la normativa europea puntualmente richiamata, che invece non esiste (il contrasto, intendo, non la normativa).
Ovvaiamente, non posso dimostrare che un limite del genere non è “illegale”, ma questo solo perchè è l’accusa ad essere “illegale”, in quanto totalmente indeterminata.
Se si pretende che un atto sia illegittimo bisogna dire perchè, per contrasto cone quale disposizione sovraordinata, oppure non si è detto nulla.
G.B.
Anche a me fa schifo sto d.d.l., e, ovviamente, il mio riferimento ai concorsi meritocratici era a quelli che dovrebbero fare adesso – se esce il d.m. -, e non a quelli che faranno tra 4 anni, quando il d.d.l sarà diventato legge, e poi, e poi, e poi…
Di quelli me ne strafotto, perchè sarò già andato da France in Olanda, ad aprire un ristorante di cucina tipica pugliese/fiorentina: ci facciamo i miliardi!
SVEGLIAAAAAAA!
Chiediamo con forza un D.M.: su questo non abbiamo un obbligo di risultato – ci mancherebbe altro -, ma almeno di mezzi sicuramente sì.
G.B., se non sei – e sono certo che non lo sei – un traditore del popolo dovresti proprio fare un post sul D.M. che non c’è…
..o forse te ne fotti perchè ti sei strutturato?
..e preferisci parlare di cose che non ci riguardano? …perchè ricordati che tra quattro anni tu ci sarai, ma il 90% di noi avrà già mandato tutto alle ortiche!
“tra quattro anni il 90% di noi avrà già mandato tutto alle ortiche” (bombadillo)
concordo e propongo ai gestori del blog di fare un post dal titolo:
“Come un’intera generazione di giovani ricercatori è stata illusa, sfruttata e abbandonata da un sistema-paese chiamato ITAGLIA” …
@ Giordano Bruno
fatti da parte…sarebbe più onesto, non abbiamo bisogno di politici di professione qui
Bombadillo prima mi dai del chimico, poi ora del fiorentino, io non lo so…
Pero’ se mi fai una supercazzola giuridica come sopra mi convinci anche che sono donna, in menopausa, torinese e ossigenata…
Qualcuno mi può spiegare nel merito in cosa un ricercatore in formazione neodottorediricerca è preferibile ad un dottorediricerca assegnista di ricerca o ricercatore a tempo determinato con esperienza e pubblicazioni?
Come la mettiamo poi con quelle università (pisa,Camerino e altre, basta guaradare la tabella citata sopra) che hanno istituito il reclutamento da ricercatore con il passaggio preliminare da ricercatore in formazione e a tempo determinato in quasi tutti i casi con contratti superiori ai conque anni (fino a sei…)? Ora che si dice a questi ricercatori a tempo determinato? Abbiamo sbagliato andate a casa non potete più partecipare ai concorsi, proprio voi che siete stati scelti e valutati dall’Ateneo!!!
Come fate a sostenere che il DM sui cirteri non verrà mai fatto, se al più presto la riforma ‘abbozzata’ nel ddl vedrà la luce ottimisticamente nel 2012?
E’ del tutto insensato pensarlo!
Secondo me i precari adesso dovrebbero preoccuparsi di spingere perchè i bandi escano al più presto e perché non si perda altro tempo sul DM.
Diversamente il rischio è che alcuni, come Bombadillo e altri incluso io, presi per sfinimento vadano all’estero o imbocchino altre strade.
@Bombadillo
Quella del ristorante mi sembra una buona idea!
Non ci pensate neanche: oggi va il sushi e l’indonesiano…
E la pizza la fanno i turchi (nemmeno male)
@France
Si ma noi saremmo dei ristoratori con un PhD!! Vuoi mettere……
E comunque lo volete mettere un post sul DM che non c’è?
Qualunque precario, almeno nell’immediato, penso sia maggiormente interessato al DM e ai posti mussi da bandire.
Beh pero’ seriamente: guardate che se emigrate col PhD trovate lavoro da PhD. E’l’Italia che e’ il paese sbagliato…
@ France
Invia un post in mailing list nazionale sul DM che non c’è e si pubblica.
Ti ricordo che mentre tutti gioivano per il decreto Gelmini da queste colonne già si diceva che i dm erano un inganno…
Poi sempre per opera di precari doc romani si è fatta l’interrogazione parlamentare
adesso un ulteriore post…
purtroppo molti ric prec hanno “creduto” alle promesse del berlusca e ora si ritrovano il MinCulPop sono delusi.
@ Gio. Bru.
Quindi, ora, non si organizza né scrive alcunché per sollecitare il famoso DM, perché quello che interessa qui non è tentare di migliorare la sorte di qualche migliaio di precari, ma fare propaganda politica contro l’attuale governo?
Io non ho votato per l’attuale maggioranza, ma la campagna elettorale la vado a fare da un’altra parte; qui si dovrebbero affrontare i problemi concreti professionali (ed esistenziali a questo punto) dei precari della ricerca.
Ma il sito dell’apri è down?
A me non funziona…
Ma l’abilitazione nazionale serve anche ai ricercatori o solo ai professori?
Cmq sinceramente, tra la marea di cose che non vanno, mi piace l’idea di impedire la prima assunzione nella stessa universita’ in cui si e’ fatto il dottorato… se tale regola sara’ gestita bene spero servira’ a far capire che il restare nello stesso laboratorio dalla tesi alla pensione e’ contrario all’idea stessa di fare ricerca. Non si tratta di mandare la gente all’esilio forzato, solo di permettere ai ricercatori di crearsi un proprio profilo indipendente dal proprio “supervisore”.
L’idoneità è prevista anche per i ricercatori
Concordo con Cristina. Ma il meccanismo non dovrebbe essere quello della legge, ma magari dell’incentivo: prendi un assegnista con dottorato fatto in un altro ateneo? Bene, io legislatore ti do un per es. 50% di fondi in piu’ sul FFO per altri assegni. Se lo prendi dallo stesso ateneo non ti do niente (e quindi se lo fai e’ perche’ ti serve).
Faccio anche notare che la bozza sulla parte della governance (comprensibilmente negletta da tutti), da centralita’ al Dipartimento: il dipartimneto gestisce ricerca E didattica e il dipartimento (e l’area a cui afferisce) decide la gestione dei fondi per borse e reclutamento.
Pongo una domanda che ho inserito sul forum APRI, ma non ho ottenuto risposta:
non ho capito la questione che per la progressione almeno 1/4 dei posti di ruolo per PA e PO deve essere specificato nel piano programmatico (art.5c). “Almeno” significa che possono anche dire: facciamo il 100% di progressioni e nessun nuovo ingresso (reclutamento/ricercatori)?
No significa che non meno del 25% di posti da ord. e ass. previsti in base ad una fantomatica programmazione deve essere coperto con il reclutamento esterno o (sigh!) con la chiamata diretta. Mi pare.
Cristina, fare ricerca significa studiare. scoprire e pubblicare in tutto il mondo, io sono rimasta ferma nello stesso ateneo me le mie pubblicazioni vanno dall’Italia all’America passando per l’Inghilterra e gradirei essere giudicata per COME ho fatto ricerca non per DOVE ho fatto ricerca!!!Questo ddl è orripilante dalla prima parola all’ultima.
il me era ovviamente un ma
Lilly: non e’ sempre cosi’. Stare sempre nello stesso posto spesso nasconde (per esperienza quasi sempre) la cooptazione verticale; si resta legati sempre allo stesso referente. Bada bene, referente, non gruppo. Il gruppo di ricerca e il tema di ricerca puo’ rimanere lo stesso, ma e’ delocalizzato.
Infine aggiungo che per esperienza, cambiare anche gruppo, anche rimanendo nella stesa area di ricerca, non puo’ che far bene.
Ammetto, come detto in precedenza, che imporlo per legge e’ eccessivo (anche qui per esperienza: all’estero uscire dal gruppo di ricerca e’ naturale: semplicemente e’ necessario se si vogliono avere piu’ opportunita’; in alcuni gruppi e’ prassi).
Beh, negli Stati Uniti, per esempio, è impensabile che uno resti a fare ricerca nello stesso gruppo dove ha preso il dottorato. Credo che alla base di tutto ci sia la diversa concezione della figura del ricercatore: in US l’assistant professor ha il compito di sviluppare un gruppo di ricerca independente in cui portare avanti le proprie idee, maturate durante le esperienze di dottorato e postdoc in gruppi diversi, in Italia il ricercatore è in un certo senso “manodopera” in un gruppo, di cui porta avanti il lavoro. Sinceramente resto della mia idea che maturare esperienza in gruppi diversi, anche in paesi diversi, sia un’esperienza fondamentale per diventare scienziati indipendenti.
Alla fine l’ambiente della ricerca è per forza globalizzato, si compete a livello internazionale e gli scienziati si muovono alla ricerca delle migliori opportunità. Il dramma vero è che il nostro paese, per mille motivi, oltre che offrire poche opportunità ai propri studiosi, resta fuori da questa circolazione globale di scienziati…
Antonio, ho affrontato nella mia vita le tematiche più disparate, afferenti a branche specialistiche diverse: più mobile di come sono stata, da questo punto di vista, non avrei potuto essere.
Forse frequenti da poco il blog, in caso contrario sapresti che ho sempre caldeggiato concorsi per titoli e pubblicazioni su base nazionale con commissione interamente internazionale: meno cooptazione di questa mi pare non si potrebbe.
Ho letto e riletto questo ddl ed ogni volta mi sembra peggiore della volta precedente, nel frattempo concorsi bloccati e un decreto (quello sui criteri)che ormai è peggio di un miraggio, ma cosa devono scrivere la Divina Commedia?
Cari France e Tito,
mi sembra che GB vi abbia proposto di preparare un documento sul DM che non esce e postarlo in Mailing List nazionale perché lui ne possa fare un post su questo blog. Non vedo onestamente motivi di polemica.
Cristina, a te risulta che in America esista una legge che vieti di fare il ricercatore nell’Università dove hai conseguito il dottorato? A me no!
Per quanto mi riguarda dapprima ho naturalmente partecipato guidata da altri ora decido io cosa ricercare, come ricercare, con chi collaborare e questa evoluzione risiede nel normale percorso di ogni ricercatore.
@bombadillo che scrive:
“E la mancanza di un limite che lede la dignità umana: altro che le chiacchiere.”
“[…] Di quelli me ne strafotto, perchè sarò già andato da France in Olanda, […]”
sei un barbaro…
Il tuo pensiero è un mix impulsivo di egoismi privati ossessionati dalla scienza del diritto.
Stai prevaricando modi e metodi…
Ricordati che in un blog pubblico i tuoi interessi privati di carriera non interessano a nessuno. Sembra quasi tu ti voglia scrivere una legge ad personam… ripigliati.
Saresti un capo-corporazione eccellente.
allora, se si vuole davvero mettere fine alle polemiche e mostrare buona volontà si faccia un post sul blocco dei concorsi Mussi 2008 a causa del ritardo (era atteso per il 9 febbraio!) nell’emanazione del D.M. sui criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, linkando l’articolo del 16 aprile del Sole 24 Ore “Concorsi ricercatori al palo”
http://rassegnastampa.crui.it/minirass/esr_visualizza.asp?chkIm=11
Lilly: non è una questione personale….
Cristina, come anche io, ha messo in luce (caso mai ce ne fosse bisogno) i vantaggi di lavorare per una parte della propria carriera in posti diversi (per avere migliori opportunità, non per necessità/costrizione): questo ha poco a che vedere con le commissione interamente internazionale…
La questione del contendere è se questi vantaggi vadano ottenuti per legge (Cristina favorevole, io lo eviterei, tu contraria) o in altro modo, oppure se non vadano neanche considerati come vantaggi e quindi non vada neanche incentivato.
Nella situazione attuale il ricercatore (precario e non) NON HA NESSUN VANTAGGIO a muoversi (anzi…). Ritieni deleterio un sistema in cui chi, come tu dici, decide cosa ricercare, come ricercare con chi ricercare (e quindi anche DOVE ricercare), sia incentivato a muoversi?
Se la risposta è si, discutiamo su come incentivarlo.
Se no….
@lilly
Sei incredibile… molto simile a bombadillo… siete guidati da impulsi privati…
Parli di stati uniti quando sai benissimo che non accetteresti nulla di quella società….
Cristina ha ragione (evitare di sposare un’ateneo per tutta la vita)… Cmq il punto è che quello che cristina dice non si può far per decreto legge… sarebbe illiberale…
Deve essere un risultato naturale dovuto alla presenza del mercato del lavoro.
Mi dovrebbero dare il nobel per la civiltà in questo blog… ma vi drogate ultimamente? 😉
Facciamo un bel post per COLLEGARE il federalismo all’università… (leggasi autonomia economica degli atenei)
Il federalismo è l’unica riforma vera e trasversale della povera politica italiana… PDL PD e LEGA sono infatti “quasi” d’accordo su tutto a riguardo….
Divulghiamo, facciamo risuonare un pensiero politico fresco in cui anche le università siano incluse nella riforma federale…
Insomma facciamo qualcosa di civile… Basta con gli ossessivi egoismi privati per salvarsi il c**o.
Svegliaaaa
@RI
Federalismo? Con 87 atenei?
La tua riforma e’
Art1: Le Universita’ fanno quello che cazzo gli pare.
Fine
@GB
Scusate se ero a fare il giro dell’Olanda, cazzarola! Passo le mia giornate sui treni gialli e blu… Certo pero’ devo scriverlo io il post? Va bene…
Antonio nel ddl non si parla di incentivi, si parla di proibire per legge, e lo stesso vale per il diritto di presentarsi al concorso per l’abilitazione entro 5 anni dal conseguimento del dottorato, non esiste nulla da salvare in questo ddl, la bozza andrebbe strappata e riscritta in toto.
Rivoluzione Italia, gli egoismi privati potrebbero appartenere anche a chi ha un assegno di ricerca in una università diversa da quella nella quale ha conseguito il dottorato oppure potrebbero essere di chi vuole ad esempio una chiamata diretta senza concorso, senza regole per giudicare il curriculum, all’insegna del chiamare chi si vuole, quando si vuole, un pò come vincere una partita di calcio a tavolino senza scendere in campo.
Lilly te sei medico mi pare… Personalizzare e’ anche inserire che per tutti ci vuole il PhD, tranne che per i medici per cui vale e/o la specializzazione…
Scusa France non ho capito, è da un giorno che sono al computer,non connetto più, mi puoi riformulare la domanda? In che senso personalizzare?
Ma di cosa vi preoccupate? Siamo italiani, maestri nell’arte dell’arrangiarsi. Ma quale esilio di 3 anni, basta che io prenda il tuo assegnista e tu il mio. Tutto per finta naturalmente, ognuno continua a lavorare dov’e`. Ma quale limite di 5 anni. Se ti scadono i 5 anni ti faccio un bel posto da ricercatore TD ad personam, e tu sei a posto.
Ci si ostina a voler regolare fin la posizione della copula, senza mai introdurre un uno stimolo ai comportamenti virtuosi. Per come la vedo io lo stimolo non puo` essere che la competizione tra atenei, se avete soluzioni diverse fatemelo sapere.
L’unico aspetto positivo, la circolazione, non si impone per legge. Se gli atenei dovessero competere, avrebbero interesse a prendere quelli bravo, ovunque si fossero formati, fosse anche Iran, Cina o Taiwan. Se gli stipendi fossero liberi, avrei interesse a spostarmi per guadagnare di piu`.
Concordo con Lilly circa l’ASSURDITA’ di inibire per legge l’accesso ai concorsi delle università nelle quali si è conseguito il dottorato, così come mi pare ABNORME il tempo previsto di 6 anni post-doc.
novità, da fonte riservata ma attendibile interna al miur: la bozza che circola online è stata definita FALSA da soggetto di rilievo nel MIUR.
sono confermati i conflitti interni a miur e maggioranza su dm. c’è chi vorrebbe bloccare tutto e a tal fine contava sul silenzio della stampa e sull’effetto distrazione delle discussioni circa ddl.
l’articolo uscito sul sole e altre iniziative in corso hanno smosso le acque. in sintesi: ci sono margini di azione, al miur sono sotto pressione perché temono di essere sputtanati mediaticamente e politicamente se esce fuori che i concorsi sono bloccati per loro inadempienza.
quello che dobbiamo fare mi pare chiarissimo….
Lilly
Siccome dicevi ” gli egoismi privati potrebbero appartenere anche a chi..” ti ho fatto presente cosa si prevedeva nell’ ormai sputtanata bozza di ddl per i medici…
Andiamo a nanna, vai, che domattina mi arzo alle 6….
Ciao cari,
le notizie di insorgere mi sembrano ottime.
Del resto, la prima cosa che ho detto a Schiesaro, quando, invece di parlare della fase finale del d.l. 180 (ovverosia dei d.m. attuativi: ricordatevi che, all’epoca, non era uscito neanche quello sul sorteggio), si è messo a parlare del d.d.l., è che era METODOLOGICAMENTE SBAGLIATO iniziare a discutere della grande riforma, se prima non si era conclusa quella piccola.
Ve lo ho detto mille volte, e ve lo ripeto – su questo ho insistito anche sul sito dell’APRI -: in questo momento il d.d.l. è un’arma di distrazione di massa, mentre è importante concentrare tutti i nostri sforzi sul completamento della piccola opera, che incompiuta è del tutto inutile.
Per r.i.,
mi accusi di avere interessi privati, e citi due miei frammenti.
Il primo è quello per cui invoco il limite di età.
Su questo hai obiettivamente torto, ti faccio notare, infatti, che io sono uno anziano, e dunque – teoricamente -, l’imposizione del limite andrebbe contro i miei interessi. Inoltre, anche se ho spiegato che il limite è a favore dei precari, è ovvio che si tratta di un limite che è a favore di quei precari che non sono abbastanza forti da autoimporsi un limite da soli. Non è certo il mio caso, che mi sono già autoimposto il mio limite, e stai pur certo che lo rispetterò. IO DEL LIMTE LEGALE NON ME NE FACCIO NULLA!
Il secondo frammento che citi è decontestualizzato, con quello, infatti, cercavo solo di far capire a G.B. che aveva inteso male, e che non mi riferivo ai concorsi previsti dal d.d.l., che non so come saranno, ma a quelli delineati dal d.l. 180, di cui mi fido, perchè hanno acettato le nostre proposte!
In fine, è vero, lo ammetto, l’uscita del d.m. va nei miei interessi, e dunque?
Mica va contro gl interessi degli altri precari, o contro il bene comune, anzi!
Insomma, per una volta che dovrebbero diventare ricercatori solo quelli bravi – e non è detto che io lo sia: posso solo sperarlo -, che facciamo?
Non premiamo perchè facciano i concorsi, per non sembrare “egoisti” a sua maestà r.i.?
Buonanotte a tutti, e fate sogni a tempo indeterminato.
P.S.: se volete sapere dell’ennesima – piccola – vittoria dell’APRI, A VANTAGGIO DI TUTTI I PRECARI DELLA RICERCA, date una occhiata al nostro sito.
P.P.S.: il post proposto dal Presidente è GRANDIOSO!
@france
Hai poche idee ma confuse… una volt al apensavi diversamente… boh…
@tutti
siete pronti? godetevi questo brunetta barone:
prova
@Ri eh lo so, I used to be cool. Poi si invecchia, le cicatrici della vita, il soldi, il potere, e si finisce come il Prof Giavazzi…
Con tutta quasta pletora di documenti, linee guida, ddl, decreti e decretini non ci capisco piu’ nulla.
Altro che impronte digitali ai ROM: qui urge identificare i decreti (para)governativi!
Sarebbe utile farne un censimento, magari con un post dedicato, in modo da fare il punto della situazione ed essere in grado di seguire gli sviluppi con piu’ ordine (e minor dispendio di tempo).
Ci sono volontari?
@ Bombadillo
Hai perfettamente ragione. Ma allora Schiesaro da che parte sta, oltre che dalla parte del rientro dei cervelli…?
@RI
Allora, questo post “collegare il federalismo all’universita’” lo fai o no? Dai, una volta che vieni fuori con una proposta scrivila davvero no? Hai paura che ti freghiamo l’idea?
Ho dato una rapida occhiata al documento..
e’ un delirio totale..
la storia dei 5 anni dal dottorato per i ricercatori
e’ assurda.. ma come ..qui da noi il 30-40% dei precari e’ ad oltre i 5 anni dal dottorato..
e che fine fanno??
ma anche il punto precedente e’ di una stupidita’ inaudita.
recita:
“previsione che la prima posizione a contratto a tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un triennio presso un’università diversa da quella in cui l’interessato ha conseguito il dottorato di ricerca, o, in mancanza dello stesso, il titolo accademico più elevato in suo possesso”
cioe’.. se uno prende il dottorato, e poi si fa 4 -5 anni di post doc all’estero, non puo’ tornare nella sua universita’ e prendere un posto da ricercatore a tempo determinato/indeterminato..
ma chi l’ha scritta questo documento?
il figlio di Bossi?
una cosa cosi’ non passera’ mai..
Che cazzo di confusione! Decretini, progettini, progettoni, controdecretini, controprogettini! Il governo è prossimo a raggiungere il suo obiettivo anche sul terreno della ricerca e dell’università: ha imperato, ha diviso… ha confuso; e dunque, qualsiasi cosa faccia da questo momento in poi, sarà manna dal cielo che il popolo bastonato accoglierà a braccia levate!
Il mio pessimismo tende a convertirsi in puro nichilismo…
@ Marcus
la situazione è molto più semplice di quella che descrivi. Si attende l’emanazione del Decreto Ministeriale sui criteri di valutazione di titoli e pubblicazioni per far partire i concorsi con le nuove regole.
Fare confusione fa il gioco del nemico e degli urloni di professione. E danneggia i ricercatori precari.
Bravo Untenured!
@RNRP… ma allora sto post?
@ Untenured
Chiamala “semplice” una situazione di violazione sistematica delle regole… Vedi i tempi di emanazione dei regolamenti fissati dal decreto di novembre (e non rispettati), fissati di nuovo nella legge del 9 gennaio (e non rispettati)…
Guardate che dice la stampa di regime …
Fai clic per accedere a SI54039.PDF
Cosa curiosa: qui gli anni dalla fine del dottorato sono 7
(ma si tratta di posti non permanenti –
per usare un eufemismo:-)
lasciate perdere quella bozza di ddl. è falsa, o meglio è una versione preliminare assolutamente non confermata.
in ogni caso pare che il testo non arriverà il cdm prima di metà maggio.
preoccupatevi invece delle cose serie: DEVONO FAR USCIRE IL DM SUI CRITERI!
@Bombadillo:
Il comma cui ti riferisce dice che:
“Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita’ al lavoro per quanto riguarda la necessita’ di una idoneita’ ad uno specifico lavoro…”
e questo non è il caso
“…e le disposizioni che prevedono la possibilita’ di trattamenti differenziati in merito agli adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con
persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalita’ di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale..”
e neppure questo è il caso: il testo si riferisce a rapporti di lavoro che abbiano specifiche finalità (inserimento nel mercato del lavoro, sostegno a lavoratori anziani, riconoscimenti di punteggi o preferenze per portatori di handicap o lavoratori con persone a carico…), in altre parole non sono considerati discriminatori (nei confronti degli altri lavoratori) il riconoscimento di punteggi specifici nei concorsi per portatori di handicap o parenti a carico, le quote di riserva per queste categorie, eventuali contratti di apprendistato o agevolazioni nei confronti di lavoratori anziani che possono avere difficoltà a ricollocarsi nel mercato del lavoro.
Non mi sembra che un posto da ricercatore a tempo indeterminato (quindi a vita) possa rientrare in alcuna di queste sotto specie. Al limite (con molta fatica!!!) si potrebbe pensare di farci rientrare i TD.
Sul fatto che il requisito dei 5 anni sia palesemente anagrafico non mi soffermo più, avendone già discusso in precedenza.
Ciò detto, se il governo dovesse approvare una riforma con un articolo come questo, ci si vedrà in tribunale. Chiaro che alla prima occasione utile chiederemmo la sospensione di tutte le procedure concorsuali e un pronunciamento di tutte le corti e di tutti i tribunali possibili.
Fabrizi: E faremo ricorso alla Sacra Rota!
Toto’:Quale ruota?
Fabrizi:Quella di Roma!
Toto’: E allora noi lo faremo su tutte le ruote!
RNRPiiiiiiiiiiiiiiiiii? Lo pubblicate il post? Dai, quello con la Gelmini incaprettata e imbavagliata….
Volevo sottolineare all’attenzione generale anche
il prolungamneto del periodo per la conferma in ruolo
che da tre anni passa a quattro….
semplicemente vergognoso!!
@ Daniele
Normale, dato che si tratta di una bozza di quei delinquenti dell’ANDU.
ribadisco:
E’ INUTILE DISCUTERE DI QUELLA BOZZA CHE NON HA ALCUNA CONFERMA UFFICIALE (ANZI, HA PARECCHIE SMENTITE).
IL VERO NODO E’ IL DM!
SVEGLIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
@ insorgere
Appunto. E la risposta all’interrogazione sui DM?
Miriam, ma scherzi?
Io non ho riferito di un comma, così, a casaccio, ma di un intero articolo dedicato, ovverosia il 6 della direttiva – specificandoti anche la lettera, ovverosia la c) -: che ovviamente non dice quello che pretendi tu, ma quello che ho fedelmente riportato io.
Siete tutti invitati ad andare a controllare la direttiva in questione (n.78/2000 CE), non c’è bisogno che la leggiate tutta, perchè ho indicato l’articolo, e pure la lettera!
Già la situazione è confusa, non facciamo disinformazione!
La direttiva n. 78/2000/CE è stata recepita dal dl 216 del 9 luglio 2003:
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n.216
Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita’ di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parita’ di trattamento in
materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato
B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela
della liberta’ e dignita’ dei lavoratori, della liberta’ sindacale e
dell’attivita’ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari opportunita’, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione
della parita’ di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’eta’ e
dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le
condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche’ tali
fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga
conto anche del diverso impatto che le stesse forme di
discriminazione possono avere su donne e uomini.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto ai
sensi dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Nota al titolo:
– Il testo della direttiva 2000/78/CE (Direttiva del
Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parita’
di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di
lavoro), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita’ europea 2 dicembre 2000, n. L 303.
Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 76 della Costituzione e’ il
seguente:
«Art. 76. – L’esercizio della funzione legislativa non
puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
– L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
– Per il testo della citata direttiva 2000/78/CE, si
veda nota al titolo.
– Il testo della legge 1° marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge
comunitaria 2001), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
– Il testo dell’allegato B della citata legge n. 39 del
2002, e’ il seguente:
«Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 93/104/CE del
Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l’informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita’
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della
gente di mare concluso dall’Associazione armatori della
Comunita’ europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell’Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche’ la
relativa pubblicita’.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita’ civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici
dei servizi della societa’ dell’informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(«direttiva sul commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell’organizzazione
dell’orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita’ esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all’alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita’ di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell’alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita’ di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all’attuazione dell’accordo europeo
sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di
volo nell’aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers’
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita’ di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione
dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un’alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all’interoperabilita’ del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell’assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’
dell’informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell’alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all’alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa’ nonche’ di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricita’.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore di
un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa’ europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
– Il testo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della liberta’ e dignita’ dei lavoratori,
della liberta’ sindacale e dell’attivita’ sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
– Il testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998, supplemento ordinario.
Art. 2.
Nozione di discriminazione
1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto
dall’articolo 3, commi da 3 a 6, per principio di parita’ di
trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali,
degli handicap, dell’eta’ o dell’orientamento sessuale. Tale
principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione
diretta o indiretta, cosi’ come di seguito definite:
a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni
personali, per handicap, per eta’ o per orientamento sessuale, una
persona e’ trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una
determinata religione o ideologia di altra natura, le persone
portatrici di handicap, le persone di una particolare eta’ o di un
orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
2. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Sono, altresi’, considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti in essere per uno dei motivi di cui all’articolo 1, aventi lo
scopo o l’effetto di violare la dignita’ di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, delle
convinzioni personali, dell’handicap, dell’eta’ o dell’orientamento
sessuale e’ considerata una discriminazione ai sensi del comma 1.
Nota all’art. 2:
– Il testo dell’art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e’ il seguente:
«Art. 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici,
nazionali o religiosi). – 1. Ai fini del presente capo,
costituisce discriminazione ogni comportamento che,
direttamente o indirettamente, comporti una distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le
convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
l’effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni
di parita’, dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
pubblico servizio o la persona esercente un servizio di
pubblica necessita’ che nell’esercizio delle sue funzioni
compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino
straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita’, lo discriminino
ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni piu’ svantaggiose o si
rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad
uno straniero soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionalita’;
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni piu’
svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso
all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla
formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in
ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita’;
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni,
l’esercizio di un’attivita’ economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in
Italia, soltanto in ragione della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalita’;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai
sensi dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni
trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di
criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino
requisiti non essenziali allo svolgimento dell’attivita’
lavorativa.».
Art. 3.
Ambito di applicazione
1. Il principio di parita’ di trattamento senza distinzione di
religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta’ e di
orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore
pubblico che privato ed e’ suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo le forme previste dall’articolo 4, con specifico riferimento
alle seguenti aree:
a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che
dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di
assunzione;
b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti
di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita’ nell’ambito di organizzazioni di
lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni
professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le
disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all’occupazione,
all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e
degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione
dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta’ e di handicap.
3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita’ e ragionevolezza,
nell’ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attivita’ di
impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi
dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a
caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali,
all’handicap, all’eta’ o all’orientamento sessuale di una persona,
qualora, per la natura dell’attivita’ lavorativa o per il contesto in
cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell’attivita’ medesima. Parimenti, non costituisce atto
di discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove
esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneita’ allo svolgimento delle
funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o
di soccorso possono essere chiamati ad esercitare.
4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono
accertamenti di idoneita’ al lavoro per quanto riguarda la necessita’
di una idoneita’ ad uno specifico lavoro e le disposizioni che
prevedono la possibilita’ di trattamenti differenziati in merito agli
adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con
persone a carico, dettati dalla particolare natura del rapporto e
dalle legittime finalita’ di politica del lavoro, di mercato del
lavoro e di formazione professionale.
5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo
2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una
determinata religione o di determinate convinzioni personali che
siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizzazioni
pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni
personali, per la natura delle attivita’ professionali svolte da
detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono
espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e
giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita’.
6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi
dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando
indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da
finalita’ legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari. In particolare, resta ferma la legittimita’ di atti
diretti all’esclusione dallo svolgimento di attivita’ lavorativa che
riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione e l’educazione di
soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati
in via definitiva per reati che concernono la liberta’ sessuale dei
minori e la pornografia minorile.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale dei diritti
1. All’articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di
eta’ o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali».
2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di
cui all’articolo 2 si svolge nelle forme previste dall’articolo 44,
commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della
sussistenza di una delle discriminazioni di cui all’articolo 2 e non
ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo’ promuovere il tentativo di conciliazione
ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o,
nell’ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche,
ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all’articolo 5.
4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un
comportamento discriminatorio a proprio danno, puo’ dedurre in
giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in
termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi
dell’articolo 2729, primo comma, del codice civile.
5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non
patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta
o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche’ la
rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il
giudice puo’ ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di
cui al comma 5, che l’atto o comportamento discriminatorio
costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero
ingiusta reazione ad una precedente attivita’ del soggetto leso volta
ad ottenere il rispetto del principio della parita’ di trattamento.
7. Il giudice puo’ ordinare la pubblicazione della sentenza di cui
ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale.
8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il
personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
Note all’art. 4:
– Il testo dell’art. 15, comma 2, della citata legge n.
300 del 1970, come modificato dal presente decreto, e’ il
seguente:
«Art. 15 (Atti discriminatori). – E’ nullo qualsiasi
patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla
condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella
assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attivita’
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
altresi’ ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di
handicap, di eta’ o basata sull’orientamento sessuale o
sulle convinzioni personali.».
– Il testo dell’art. 44 del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, e’ il seguente:
«Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione)
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). – 1. Quando il
comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice puo’,
su istanza di parte, ordinare la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro
provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere
gli effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche
personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell’istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalita’
non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che
ritiene piu’ opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del
provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza all’accoglimento o
al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i
provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di
comparizione delle parti davanti a se’ entro un termine non
superiore a quindici giorni, assegnando all’istante un
termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con
ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore e’ ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui all’art. 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e
739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce il giudizio il
giudice puo’ altresi’ condannare il convenuto al
risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l’esecuzione di provvedimenti del
pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 e’ punito ai sensi dell’art.
388, primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza
a proprio danno del comportamento discriminatorio in
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza puo’ dedurre elementi di fatto anche a
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche,
ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell’azienda interessata. Il giudice valuta i
fatti dedotti nei limiti di cui all’art. 2729, primo comma,
del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto
o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo
immediato e diretto i lavoratori lesi dalle
discriminazioni, il ricorso puo’ essere presentato dalle
rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni
sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i
predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle
discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell’art. 43 posti in essere da
imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi
delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che
abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
all’esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di
forniture, e’ immediatamente comunicato dal Pretore,
secondo le modalita’ previste dal regolamento di
attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici
che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell’appalto.
Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei
casi piu’ gravi, dispongono l’esclusione del responsabile
per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di
agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi
appalto.
12. Le regioni, in collaborazione con le province e con
i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell’applicazione delle norme
del presente articolo e dello studio del fenomeno,
predispongono centri di osservazione, di informazione e di
assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi.».
– Il testo dell’art. 410 del codice di procedura civile
e’ il seguente:
«Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). –
Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai
rapporti previsti dall’art. 409 e non ritiene di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti e
accordi collettivi deve promuovere, anche tramite
l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca
mandato, il tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all’art. 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
La commissione, ricevuta la richiesta tenta la
conciliazione della controversia, convocando le parti, per
una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal
ricevimento della richiesta.
Con provvedimento del direttore dell’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione e’
istituita in ogni provincia presso l’ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, una commissione
provinciale di conciliazione composta dal direttore
dell’ufficio stesso, o da un suo delegato, in qualita’ di
presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Commissioni di conciliazione possono essere istituite,
con le stesse modalita’ e con la medesima composizione di
cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali
degli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita’,
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore dell’ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un
suo delegato che rispecchino la composizione prevista dal
precedente terzo comma.
In ogni caso per la validita’ della riunione e’
necessaria la presenza del presidente e di almeno un
rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei
lavoratori.
Ove la riunione della commissione non sia possibile per
la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al
precedente comma, il direttore dell’ufficio provinciale del
lavoro certifica l’impossibilita’ di procedere al tentativo
di conciliazione.».
– Il testo dell’art. 66 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e’
il seguente:
«Art. 66 (Collegio di conciliazione). – 1. Ferma
restando la facolta’ del lavoratore di avvalersi delle
procedure di conciliazione previste dai contratti
collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di
cui all’art. 65 si svolge, con le procedure di cui ai commi
seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito
presso la direzione provinciale del lavoro nella cui
circoscrizione si trova l’ufficio cui il lavoratore e’
addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto
compa-tibili, se il tentativo di conciliazione e’ promosso
dalla pubblica amministrazione. Il collegio di
conciliazione e’ composto dal direttore della direzione o
da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante
del lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione.
2. La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, e’ consegnata alla direzione
presso la quale e’ istituito il collegio di conciliazione
competente o spedita mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o
spedita a cura dello stesso lavoratore all’amministrazione
di appartenenza.
3. La richiesta deve precisare:
a) l’amministrazione di appartenenza e la sede alla
quale il lavoratore e’ addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le
comunicazioni inerenti alla procedura;
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni
poste a fondamento della pretesa;
d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio
di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad
un’organizzazione sindacale.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia
della richiesta, l’amministrazione, qualora non accolga la
pretesa del lavoratore, deposita presso la direzione
osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro
i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa
la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il
lavoratore puo’ farsi rappresentare o assistere anche da
un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per
l’amministrazione deve comparire un soggetto munito del
potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad
una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene
redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale
costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si
applicano le disposizioni dell’art. 2113 commi primo,
secondo e terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il
collegio di conciliazione deve formulare un proposta per la
bonaria definizione della controversia. Se la proposta non
e’ accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale
con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di
ufficio, i verbali concernenti il tentativo di
conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla
proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero
in sede giudiziale ai sensi dell’art. 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo’
dar luogo a responsabilita’ amministrativa.».
– Il testo dell’art. 2729 del codice civile e’ il
seguente:
«Art. 2729 (Presunzioni semplici). – Le presunzioni non
stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del
giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,
precise e concordanti.
Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui
la legge esclude la prova per testimoni.».
– Il testo dell’art. 3 del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e’ il seguente:
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). – 1.
In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia nonche’ i dipendenti degli enti che
svolgono la loro attivita’ nelle materie contemplate
dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita’ ai principi della autonomia universitaria di
cui all’art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all’art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.».
Art. 5.
Legittimazione ad agire
1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega,
rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena
di nullita’, sono legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 4, in
nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della
discriminazione, contro la persona fisica o giuridica cui e’
riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.
2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresi’,
legittimate ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora
non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese
dalla discriminazione.
Art. 6.
Relazione
1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla
Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative
all’applicazione del presente decreto.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
E’ la legge di recepimento che fa giurisprudenza.
Sottolineo in particolare il concetto di “discriminazione indiretta” definito all’articolo 2, comma 1, lettera c), che elimina qualsiasi dubbio riguardo al fatto che il termine di 5 anni dal dottorato sia palesemente discriminatorio:
b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un
criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento
apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta’ o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
Bah, secondo quel passaggio allora non e’ lecito nemmeno introdurre l’obbligo del dottorato (che fino a 20 anni fa non c’era) perche’ senno’ svantaggi i 50enni. Pero’ non voglio rinfocolare una questione secondo me inutile (il ddl e’ una stronzata galattica, comunque lo si rigiri, e pieno di strafalcioni che me lo farebbero cestinare un secondo dopo aver letto le prime righe): se metteranno mai tale limite, ci sara’ un giudice a Berlino che decidera’ se se hai ragione te o Bombadillo…
France, mi hai fatto notare una bella incongruenza nel decreto:
all’articolo 5, punto i) si legge “..posizione a contratto a tempo determinato o di ruolo a tempo indeterminato debba essere ricoperta per almeno un triennio presso un’università diversa da quella in cui l’interessato ha conseguito il dottorato di ricerca, o, in mancanza dello stesso, il titolo accademico più elevato in suo possesso…”.
al successivo punto j): “ai concorsi da ricercatore a tempo determinato e indeterminato siano ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, da non oltre cinque anni alla data di emissione del bando”.
Ma chi sono le teste brillanti che hanno scritto questo testo???
Aggiungerei inoltre che se i rilievi del consiglio di Stato al regolamento Mussi non hanno la peculiare caratteristica di applicarsi ai provvedimenti della sinistra e non applicarsi a quelli della destra, allora il dottorato non può essere considerato obbligatorio per l’accesso ai posti da ricercatore e tutta la querelle finisce qui’!
Vi lascio per un po’ e tutto ‘sto casino!
Miriam!!! Se rimetti una intera legge in un post di sommergo di mail!
Agli amministratori: non sarebbe bene limitare la lunghezza dei post?
A naso direi che ci sarebbero enormi difficoltà a rendere obbligatorio il dottorato e quindi, a cascata, anche ad introdurre il limite del punto j).
Mi piacerebbe vedere il ministro licenziare gli estensori del documento, chiedergli indietro tutti i compensi eo stipendo che lo Stato gli ha versato e rivolgersi a persone un po’ piu’ competenti. Che di più competenti di questi ne trova quanti ne vuole.
Appena posso mi occuperò anche di questa notizia, diffondendola.
Per intanto date un’occhiata qui:
http://sciencebackstage.blogosfere.it/2009/04/idoneita-alla-speranza.html
Cari
ho scoperto oggi che il senato accademico della sapienza in data 3 febbraio ha distribuito i posti da ricercatore straordinari una settantina ma e sottolineo ma….la notizia non è stata divulgata nei resoconti delle delibere del senato accademico…
come mai accade ciò…
forse dovremmo chiedere al Rettore o ai prorettori per sapere il motivo per cui certe notizie sono segrete.
Un consiglio al ministro …
nella prossima riforma dovete obbligare le università e le facoltà a rendere pubbliche e on line tutte le delibere degli organi amministrativi e anche i bilanci.
W la libertà – W la democrazia