E’ tutto il giorno che i mass media ci bombardano con sta’ legge che salva tutta la nostra università dallo sfascio (link al testo definitivo della legge di conversione sull’università).
E’ ovviamente il palese tentativo di invaghire l’opinione pubblica come si ingrassano i polli in batteria.
Tutti sappiamo che la legge non è rivoluzionaria, né molto riformatrice. I suoi effetti tra l’altro potrebbero essere del tutto effimeri. E’ solo un po’ (ma poco poco) meglio del decreto Tremonti per quanto riguarda il turn over.
Tutto ciò premesso e sorvolando sugli effetti nefasti che commissioni composte da soli ordinari potrebbero produrre in futuro, riproducendo all’infinito le cordate di potere accademico ( in tal senso “forse” sarebbe stato un reale cambiamento se le commissioni per i ricercatori fossero composte solo da ricercatori, quelle per associato da associati e quelle da ordinario da ordinari secondo il principio dei pari che giudicano i pari), occorre osservare che il comma 7 recita:
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Ora tutti noi sappiamo che il ministro ha già chiesto al Consiglio Universitario Nazionale un parere sugli indicatori minimi di qualificazione scientifica dei docenti validi sia per i concorsi da ricercatore, da associato e da ordinario (ma validi anche per i referee dei Prin, ecc.)
Il CUN ha deliberato tali criteri a dicembre e ora sono pubblici e visibili al seguente link.
Ma Car*
secondo voi cosa vuol dire che i prossimi concorsi saranno svolti utilizzando parametri… individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare?
Cos’è un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare.
Cosa si nasconde dietro questa dizione e quale è il valore di un “decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare”.
Salute e Libertà a voi tutti